da stef73 » 10/07/2015, 8:26
Questo ciò che prevede il nostro regolamento
RIDUZIONE FABBRICATI INAGIBILI ED INABITABILI
E FABBRICATI DI INTERESSE STORICO
1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento :
a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art.10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42
b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni.
2. L’inagibilità o inabitabilità di un immobile deve consistere in un degrado strutturale non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ma con necessità di interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), del DPR 06.06.2001 N.380.
A puro titolo esemplificativo, si ritengono inabitabili o inagibili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni:
a) strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con potenziale rischio di crollo;
b) strutture verticali quali muri perimetrali o di confine, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone con potenziale rischio di crollo totale o parziale;
c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino;
Lo stato di inabitabilità o di inagibilità deve essere accertato dall'ufficio tecnico comunale mediante perizia a carico del contribuente che allega idonea documentazione alla dichiarazione; in alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al DPR 445/2000.
L'ufficio tecnico sostiene che non è in grado di andare a verificare le dichiarazioni (verbalmente sostiene che non hanno a disposizione personale disponibile).
L'ufficio tributi, una volta ricevuta la dichiarazione da parte del contribuente e richiesta la verifica da parte dell'ufficio tecnico, può considerarsi esonerato da ulteriori responsabilità?