diritto di abitazione art.540 c.c.

diritto di abitazione art.540 c.c.

Messaggioda amcdl » 04/07/2015, 11:43

Gli eredi di un contribuente chiedono all'Ufficio un'attestazione dalla quale risultino i versamenti ici eseguiti dal proprio avo paterno e chiedono altresì che si attesti che aveva il diritto di abitazione per tale fabbricato. Riscontro dalla dichiarazione e dai versamenti eseguiti che effettivamente ha dichiarato il fabbricato di abitazione con quota di possesso 100% ma il diritto di abitazione non viene espresso materialmente nella dichiarazione ICI, posso desumerlo dal fatto che l'abitazione (di proprietà del coniuge deceduto) era adibita a residenza familiare e pertanto aveva il diritto di abitazione à sensi art.540 del c.c. Tuttavia non ritengo che questo Ufficio sia tenuto ad attestare che il contribuente (fra l'altro deceduto anch'esso) ) aveva il diritto di abitazione art.540 del c.c. ma gli eredi dovranno desumerlo dagli atti (dichiarazioni di successione o altro). E' la prima volta che mi si presenta una tale richiesta. Voi come vi comportereste?
amcdl
 
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Re: diritto di abitazione art.540 c.c.

Messaggioda lucio guerra » 04/07/2015, 12:11

L’ufficio tributi può attestare e/o dare riscontro di ciò che è stato dichiarato e versato da un contribuente, ed attestare se quanto dichiarato e versato risulti corretto.

Pertanto, su richiesta degli eredi, che hanno diritto ad avere tali informazioni, l’ufficio tributi comunale potrà riscontrate ed attestare la regolarità della dichiarazione di soggettività passiva al 100% del coniuge superstite in funzione della visura catastale storica dalla quale dovrà risultare :

- che il fabbricato di abitazione e residenza familiare era di proprietà del defunto o comuni (non compatibile usufrutto iniziale)
- che pertanto non ci sia la comproprietà con terzi
- che non siano presenti alle risultanze catastali atti di trasferimento di diritti reali o cessioni di quote o simili, trascritti, che prevalgono sul diritto di abitazione art.540 non trascritto

Tale attestazione potrà essere completata dal riscontro dei versamenti evidenziando il dovuto/versato con relativo saldo

Il riscontro potrà essere completato informando gli eredi che l’ufficio tributi comunale non è soggetto preposto a rilasciare attestazioni di diritto d’abitazione art.540, e che comunque tali attestazioni non avrebbero alcun rilievo ufficiale, trattandosi di prelegati ex lege.

Infatti la normativa prevede :

“L’art. 540, comma II, c.c., dispone che al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti d’abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni - secondo la Dottrina Prevalente tali diritti rappresentano propriamente dei prelegati ex lege che l’art. 540, c.c. ha considerato come un’aggiunta alla quota di piena proprietà già riservata al coniuge”
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