da lucio guerra » 04/07/2015, 12:11
L’ufficio tributi può attestare e/o dare riscontro di ciò che è stato dichiarato e versato da un contribuente, ed attestare se quanto dichiarato e versato risulti corretto.
Pertanto, su richiesta degli eredi, che hanno diritto ad avere tali informazioni, l’ufficio tributi comunale potrà riscontrate ed attestare la regolarità della dichiarazione di soggettività passiva al 100% del coniuge superstite in funzione della visura catastale storica dalla quale dovrà risultare :
- che il fabbricato di abitazione e residenza familiare era di proprietà del defunto o comuni (non compatibile usufrutto iniziale)
- che pertanto non ci sia la comproprietà con terzi
- che non siano presenti alle risultanze catastali atti di trasferimento di diritti reali o cessioni di quote o simili, trascritti, che prevalgono sul diritto di abitazione art.540 non trascritto
Tale attestazione potrà essere completata dal riscontro dei versamenti evidenziando il dovuto/versato con relativo saldo
Il riscontro potrà essere completato informando gli eredi che l’ufficio tributi comunale non è soggetto preposto a rilasciare attestazioni di diritto d’abitazione art.540, e che comunque tali attestazioni non avrebbero alcun rilievo ufficiale, trattandosi di prelegati ex lege.
Infatti la normativa prevede :
“L’art. 540, comma II, c.c., dispone che al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti d’abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni - secondo la Dottrina Prevalente tali diritti rappresentano propriamente dei prelegati ex lege che l’art. 540, c.c. ha considerato come un’aggiunta alla quota di piena proprietà già riservata al coniuge”