da albino » 17/01/2015, 16:55
vorrei capire la differenza di procedure tra la gestione e riscossione dei tributi fatta direttamente dal Comune( ove è stato stabilito , con regolamento,che la riscossione coattiva deve avvenire ai sensi del r.d.639/10) il e quella affidata a terzi( concessionario, etc.).Se è fatta direttamente la riscossione dovrebbe avvenire non con il ruolo e quindi cartella bensì con le forme dell' ingiunzione fiscale( riscossione coattiva) ai sensi del r.d. 639/1910 e in tal caso l' ente deve provvedere, a pena di decadenza,a notificare il titolo esecutivo( cartella o ingiunzione) entro il 31 dicembre del terzo anno successivo ( art.1 comma 163 l.296/2006 ).Con questo sistema di riscossione, il tutto andrebbe definito - anche con gli ininfluenti avvisi bonari e/o accertamenti, con l' ingiunzione coattiva,nei tre anni, pena la decadenza.Ciò detto la TARSU 2009 dovrebbe essere decaduta e quindi con più riscuotibile?.