http://www.finanze.it/export/finanze/Pe ... /Tares.htmI crediti inesigibili, per la parte non coperta da fondi svalutazione o rischi ovvero da garanzia assicurativa,
danno luogo a un’appostazione, nei CCD, in base al principio di integrale copertura di tutti i costi di
gestione. La copertura va attuata nell’esercizio di competenza, ossia nell’esercizio in cui si manifestano in
maniera certa e precisa gli elementi da cui deriva l’inesigibilità. Come si trae dalla formula di cui al punto
1, Allegato 1, del D.P.R. n. 158 del 1999, l’ammontare dei crediti divenuti inesigibili in un dato anno
verrà quindi computato tra i costi da coprire con la tariffa relativa all’anno successivo. Per contro,
eventuali successivi recuperi di crediti già considerati inesigibili costituiranno invece “sopravvenienze attive”, da inserire tra le entrate da recupero di evasione e da dedurre dai costi, in base al principio di
competenza, nell’esercizio in cui insorgeranno