da lucio guerra » 08/06/2015, 13:32
A) Trattandosi di Imposta Unica Comunale, costituita al suo interno da 3 componenti (IMU-TASI-TARI), per 2 delle quali (IMU-TASI) i termini di versamento sono stabiliti entro il 16 della mensilità di scadenza (termini previsti per i versamenti unitari delle imposte, come disciplinati dall’art.18 del decreto legislativo n. 241 del 1997), ritengo che anche i termini della terza componente “TARI” debbano rispettare tale criterio unitario e pertanto con scadenza entro il 16 del mese di scadenza
art.18 del decreto legislativo n. 241 del 1997 - Termini di versamento
1. Le somme di cui all'articolo 17 devono essere versate entro il giorno sedici del mese di scadenza. Se il termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento e' tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.
B) Analoga riflessione per quanto riguarda il versamento dell’imposta entro l’annualità di scadenza e quindi, trattandosi di Imposta Unica Comunale, costituita ai suo interno da 3 componenti (IMU-TASI-TARI), per 2 delle quali (IMU-TASI) i termini di versamento sono entro l’annualità d’imposta, ritengo che anche i termini della terza componente “TARI” debbano rispettare tale criterio unitario e pertanto con scadenza entro l’annualità d’imposta
Servizio del bilancio del senato
Comma 688
(Termini versamento UIC)
La modifica apportata al comma 688 riguarda i termini di versamento della UIC, prevedendo che le scadenze saranno stabilite dai comuni (nella precedente formulazione le scadenze sarebbero state fissate - entro l’anno di riferimento - ferma restando la facoltà di variarle da parte dei comuni).
La disposizione non è corredata di RT.
Al riguardo, sarebbe opportuno specificare che le scadenze debbano essere comunque individuate entro l'anno di riferimento.