PER LA DICHIARAZIONE TASI VALE IL MODELLO IMU

PER LA DICHIARAZIONE TASI VALE IL MODELLO IMU

Messaggioda lucio guerra » 05/06/2015, 10:23

arriva l'ulteriore conferma (vediamo ora cosa scriverà ifel)

http://www.finanze.it/export/finanze/index.htm

circolare MEF n.2/DF
PROT. 17785
Roma, 3 giugno 2015

A seguito dell’emanazione della Risoluzione n. 3/DF del 25 marzo 2015, è stato chiesto quando sarà disponibile il modello ministeriale unico a livello nazionale per la dichiarazione relativa al tributo per i servizi indivisibili (TASI), dato l’approssimarsi del termine del 30 giugno 2015 previsto per l’adempimento dell’obbligo dichiarativo concernente i tributi indicati in oggetto.

In merito, nel ribadire quanto già affermato nella citata risoluzione n. 3/DF, si fa presente che non è necessaria l’approvazione di un apposito modello di dichiarazione TASI, essendo a tale scopo valido quello previsto per la dichiarazione dell’imposta municipale propria (IMU), approvato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 30 ottobre 2012.
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Re: PER LA DICHIARAZIONE TASI VALE IL MODELLO IMU

Messaggioda ide » 11/06/2015, 11:07

la problematica che si pone è questa:
alcuni comuni come a solo titolo d'esempio torino firenze chieti ecc.. hanno deliberato che :
"In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo tra le parti, nella misura del 100 per centro al genitore affidatario oppure in caso di affidamento condiviso e/o congiunto nella misura del 50 per cento ciascuno, a condizione che il figlio abbia residenza anagrafica e dimora abituale presso uno o l'altro genitore. Anche in questo caso i genitori possono decidere di comune accordo di attribuire l'intera detrazione ad uno solo genitore nel caso in cui l'altro genitore non possa usufruirne in tutto o in parte. "
altri comuni senza tenere conto (forse) del potere trasferito agli enti locali sulla materia hanno deliberato che "per i figli A CARICO fino a 26 anni spetta detrazione di xx" senza altro aggiungere, è quindi chiaro che è indipendentemente dalla residenza presso uno o l'altro genitore.
ora se due si separano e poi stanno nello stesso comune comunque tramite anagrafe è subito chiara la loro posizione.
per i soggetti che invece a seguito di separazione prendono residenza in comuni differenti, forse converrebbe comunicare qualcosa.
dico forse, ma il modulo come predisposto non prende in esame tale casistica... conviene far qualcosa?
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