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ruolo acquedotto 2009

MessaggioInviato: 30/05/2015, 19:38
da albino
Il Comune approva con determina del 17.12.2014 il ruolo acquedotto 2009, tale determina viene resa pubblica con la pubblicazione all' Albo solo il 26 maggio 2015, prevedendo la scadenza del canone idrico il 28 febbraio 2015!!! inviando semplici avvisi bonari( quindi non impugnabili) di pagamento che in molti casi sono pervenuti oltre il 31.12.2014!.
Premesso che il canone acqua non è annoverato tra i tributi comunali ma è considerata, anche da consolidata giurisprudenza, entrata patrimoniale e quindi soggetta a prescrizione quinquennale, chiedo:
1)-è applicabile, comunque,nella gestione e riscossione coattiva diretta,l' istituto della decadenza e quindi l' art.1,comma 163 della legge 296/2006 ?
2)- in ogni caso , considerato che nel caso de quo la scadenza della riscossione del ruolo è stata fissata al 28 febbraio 2015 ( ossia dopo cinque anni!), è intervenuta la prescrizione ?

Re: ruolo acquedotto 2009

MessaggioInviato: 31/05/2015, 9:16
da lucio guerra

Re: ruolo acquedotto 2009

MessaggioInviato: 31/05/2015, 15:56
da albino
Dalla lettura di quando riportato nella risposta capisco l' avvenuta prescrizione quinquennale( 31.12.2014) del canone idrico 2009 posto in riscossione, in unica rata, il 28 febbraio 2015.
E', comunque, interessante conoscere il Vs. parere se anche ai canoni idrici ( entrata patrimoniale) si applica la decadenza triennale di cui all' art.1 comma 163 legge 296/2006 in quei comuni in cui la riscossione avviene direttamente e con il sistema dell' ingiunzione fiscale.

Re: ruolo acquedotto 2009

MessaggioInviato: 01/06/2015, 7:55
da Paolo Gros
la prescrizione triennale riguarda l'atto ingiuntivo e non il credito originario

Re: ruolo acquedotto 2009

MessaggioInviato: 01/06/2015, 18:17
da albino
il punto è proprio questo: se vale l' applicazione , anche per i canoni idrici, dell' art.1 comma 163 l.296/2006 e quel Comune come sistema di riscossione applica solo quello diretto coattivo ( sono, pertanto, ininfluenti avvisi, accertamenti,fatture etc.) allora, credo, che l' unico mezzo possibile ( ingiunzione fiscale ex 639/1910) debba essere notificato entro i tre anni successivi pena , appunto, la decadenza.

Re: ruolo acquedotto 2009

MessaggioInviato: 13/06/2015, 16:04
da albino
aspetto cortese, ulteriore punto di vista.