Principio solidarietà TASI

Principio solidarietà TASI

Messaggioda tributi75 » 26/05/2015, 18:14

Buonasera, avrei bisogno di confrontarmi con voi riguardo al principio di solidarietà TASI.
Dato che è stato attivato uno "sportello TASI" , i contribuenti si presentano con le visure catastali in possesso per farsi calcolare il dovuto.
Nel caso in cui si presentasse un contribuente (Sig. MARIO ROSSI) con una visura catastale dalla quale risultano 3 comproprietari, con diverse quote di possesso (esempio Mario Rossi 4/6, Marco Rossi 1/6 e Matteo Rossi 1/6), procedo a calcolare per ciascuno l'imposta da versare sulla base della quota di possesso (e quindi elaboro 3 mod. F24 intestati ad ognuno in proporzione alla quota di possesso).
Pertanto se il Sig. Mario Rossi mi chiedesse di imputare l'intero importo a lui, non sarebbe corretto.
Eventualmente con i tre modelli F24 calcolati a ciascun possessore in base alla quota di possesso il Sig. Mario Rossi va in banca o in posta a pagare (pur pagando lui l'intero importo della TASI figurano comunque adempienti anche gli altri due proprietari).
Se poi la banca o la posta non dovessero consentirgli il pagamento del modello F24 in quanto non è la persona al quale il modello è intestato...bhe, questo è un altro problema!!!
Spero di essermi spiegata bene....
Grazie e buon lavoro a tutti
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Re: Principio solidarietà TASI

Messaggioda lucio guerra » 26/05/2015, 19:50

Articolo 1292 cc
Nozione della solidarietà

L'obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità e l'adempimento da parte di uno libera gli altri; oppure quando tra più creditori ciascuno ha diritto di chiedere l'adempimento dell'intera obbligazione e l'adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti i creditori.

- in conclusione la solidarietà può applicarsi esclusivamente ai soggetti obbligati della medesima prestazione e pertanto nel caso della TASI :

a) solidarietà tra occupanti
b) solidarietà tra possessori

Non sarà quindi applicabile l’obbligo solidale dell’occupante nei confronti del possessore e viceversa.
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