tarsu 2010 e 2011-ruoli approvati ad aprile 2015-

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Messaggioda albino » 09/05/2015, 19:27

TARSU 2010 e 2011 ( ruoli approvati dal Comune solo il mese di aprile 2015!!)
Il Comune gestisce direttamente la riscossione decidendo di farla con il sistema dell' ingiunzione fiscale. Il contribuente non ha mai prodotto alcuna denuncia di variazione rispetto all’ originaria.
Il Contribuente contesta le procedure e i termini decadenziali e prescrizionali della pretesa e chiede l’ annullamento,in autotutela, dell’ avviso di accertamento per le seguenti regioni:
1)-Decadenza del potere di esigerla sin dal 31/12/2013 e 31/12/2014 per il fatto che l’ emissione del ruolo 2010 ( ruolo approvato ad aprile 2015) e ruolo 2011 ( ruolo approvato ad aprile 2015) non sono atti previsti in quel Comune che, invece, gestendo direttamente la riscossione, deve utilizzare ( come previsto anche dal regolamento comunale entrate) il sistema dell’ ingiunzione ex rdl n.639/1910 da notificare, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’ accertamento definitivo per “ L’EFFETTO ULTRA ATTIVO” della denuncia originaria ( art.70 D.Lgs. n.507/93). Il titolo derivante dalla dichiarazione del contribuente equivale all’ accertamento definitivo ( Cass. N.10590 del 9/05/2007) . In questo caso è applicabile l' art.1 comma 163, della legge 296/2006 e tutti gli altri eventuali atti e provvedimenti ( pur non essendo richiesti da nessuna norma come avvisi di accertamento, avvisi bonari etc.) devono essere fatti entro i tre anni dall' accertamento definitivo che equivale all' originaria dichiarazione del contribuente.Ciò posto per le annualità 2010 e 2011, è intervenuta la decadenza del potere di poter riscuotere la tarsu.In tal senso esistono anche sentenze della Commissione Tributaria di quella
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Re: tarsu 2010 e 2011-ruoli approvati ad aprile 2015-

Messaggioda Paolo Gros » 11/05/2015, 7:35

temo che sommessamente il contribuiente abbia ragione
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Re: tarsu 2010 e 2011-ruoli approvati ad aprile 2015-

Messaggioda DANIELAR » 12/05/2015, 9:54

Gentile Dr Gross,
si chiede se quanto sopraesposto sia da applicare alla riscossione coattiva Tarsu o anche nella fase della riscossione ordinaria.
Gli amministratori mi hanno contestato la decadenza alla riscossione Tarsu anno 2010 per intervenuta decadenza nella fase di riscossione ordinaria, secondo me facendo erroneamente confusione tra riscossione ordinaria e riscossione coattiva.
Il Comune gestisce direttamente sia la fase della riscossione ordinaria che la fase della riscossione coattiva attraverso ingiunzione fiscale.
La lista di carico Tarsu 2010 è stata approvata con determinazione nel corso del 2015 ovvero entro i cinque anni di prescrizione previsti dalla legge finanziaria 2006, sono stati inviati con raccomandata a.r. gli avvisi di pagamento ( trattasi ovviamente di riscossione ordinaria) con scadenza 31/05/2015.
Non essendo previsto l'avviso di accertamento per omesso versamento a mio avviso i tre anni di decadenza per poter avviare la fase della riscossione coattiva con ingiunzione fiscale decorrono dalla scadenza dell'avviso ordinario di pagamento ovvero dal 31/05/2015, anche se una parte della "prassi "sostiene che l'Ente debba comunque emettere entro 5 anni ( ovvero per il mio caso entro il 31/12/2015) l'avviso di accertamento tarsu per omesso versamento e decorsi 60 gg ( ovvero 28/02/2016) decorrono i tre anni per emettere l'ingiunzione fiscale pena decadenza. Lei cosa ne pensa? io nel dubbio emetterei l'avviso di accertamento entro il 31/12/2015 per chi non paga entro la scadenza fissata e farei decorrere la decadenza triennale dalla data di scadenza ovvero 31/05/2015 ( tanto per essere cauti). Comunque ritengo che la decadenza sia comunque applicabile solamente nella fase della riscossione coattiva anche per la Tarsu nonostante le sue peculiarità ( ovvero mancanza di uno specifico atto di accertamento per omesso versamento) e che quindi la lista di carico Tarsu 2010 da me approvata nel 2015 non sia ne prescritta ( cinque anni), ne decaduta ( tre anni la cui decorrenza è o dal 31/05 2015 o dall'emissione dell'atto di accertamento)
La prego Dr Gros di voler dare risposta a tali quesiti in primo luogo se la lista di carico 2010 Tarsu è legittima ( non essendo intervenuta ne prescrizione ne decadenza) e in secondo luogo se conviene dopo il 31/05/2015 ed entro il 31/12/2015 emettere per i morosi TARSU 2010 avviso di omesso versamento e poi l'ingiunzione fiscale entro tre anni dal momento in cui l'accertamento diventa definitivo o se emettere direttamente l'ingiunzione fiscale entro i tre anni dalla scadenza ovvero nel mio caso dal 31/05/2015.
La ringrazio per consueta disponibilità.
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Re: tarsu 2010 e 2011-ruoli approvati ad aprile 2015-

Messaggioda Paolo Gros » 12/05/2015, 9:59

ne bis in idem per cui se la gestione e' diretta non deve esistere ruolo di riscossione e l'ente con liste ordinarie di carico invia i bollettini di pagamento precompilati Tari al contribuente che se non paghera' nei termini avra' sollecito dipagamento notificato, ingiunzione 639 e coazione se necessario.
A monte per la gestione diretta occorre sopprimere la riscossione a mezzo ruolo e non mescolare capre con cavoli poiche' n on possono coesistere
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Re: tarsu 2010 e 2011-ruoli approvati ad aprile 2015-

Messaggioda DANIELAR » 12/05/2015, 10:13

Gentilissimo Dr Paolo Gros,
pertanto la lista di carico che ho approvato nel 2015 avendo ad oggetto "Tarsu 2010" è legittima perché rispetta i termini prescrizionali vigenti? alla scadenza invierò ai morosi sollecito di pagamento notificato e successivamente nei tre anni di decadenza l'ingiunzione fiscale ed eventualmente l'esecuzione,
è corretto ?
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Re: tarsu 2010 e 2011-ruoli approvati ad aprile 2015-

Messaggioda DANIELAR » 12/05/2015, 10:18

Le spiego la minoranza mi ha diffidato ad annullare la lista di carico anno 2010 Tarsu che a mio avviso, legge finanziaria 2006 alla mano, è legittima perché approvata entro 5 anni e gli avvisi di pagamento sono stati consegnati altresì entro cinque anni....
Pertanto le chiedo gentilmente di dirmi se a suo avviso dovrei annullare la lista di carico Tarsu 2010 che invece secondo me è legittima essendo stati inviati gli avvisi di pagamento Tarsu entro i cinque anni pertanto non prescritti... poi si procederà agli avvisi per i morosi alle ingiunzioni e alla riscossione coattiva...
La ringrazio anticipatamente
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Re: tarsu 2010 e 2011-ruoli approvati ad aprile 2015-

Messaggioda Paolo Gros » 12/05/2015, 10:45

occorre fare chiarezza ovvero:
se l'ente nel 2010 non ha approvato con atto determinativo alcun "ruolo" Tarsu ma gha proceduto alla semplice approvazione di lista di carico o similare ( quindi in gestione diretta) ben lo puoì fare nei termini di prescrizione del tributo stesso che e' quinquennale.

Cosa diversa e' se vi e' stata iscrizione a ruolo con la concessionaria poiche' in tal caso rimarrebbe chiaro che s ulla riscossione tramite ruolo vigente per l' anno 2010 chiarisce che per detto periodo, oggetto di sospensione, era applicabile l’articolo 72 del decreto legislativo n. 507 del 1993.
Cosa statuisce l’articolo 72 del decreto legislativo 507/1993? “L’importo del tributo ed addizionali, degli accessori e delle sanzioni, …è iscritto a cura del funzionario responsabile in ruoli principali….da formare e consegnare al concessionario della riscossione, a pena di decadenza, entro l’anno successivo a quello per il quale il tributo è dovuto…

Se a questo punto ho ben compreso ( e lo spero) sembrerebbe pero' che l'ente abbia approvato ora una "lista di carico" derivandone la gestione diretta e la liceita' dell'atto stesso.

Partiamo dall’ormai famoso parere del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direzione Federalismo Fiscale del luglio del 2012.
A volerlo leggere attentamente, nulla dice di più di quanto già doveva essere chiaro in merito alla restituzione con l’abbattimento del 60% previsto dalla legge 183/2011, comma 28, in particolare nella parte in cui fa riferimento a “ciascun carico iscritto a ruolo”.
Infatti, tralasciando le annualità per cui il Comune provvede in proprio alla riscossione ordinaria della Tarsu, il parere reso dal Ministero Economia e Finanze si concentra sulla riscossione tramite ruolo vigente per gli anni 2009 e 2010 e chiarisce che per detto periodo, oggetto di sospensione, era applicabile l’articolo 72 del decreto legislativo n. 507 del 1993.

Come ormai scrivo da tempo tanto e' la mia personale opinione e non ha pretesa alcuna di essere depositaria di alcuna verita' per cui ciascuno si muove in riferimento ai propri convincimenti
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Re: tarsu 2010 e 2011-ruoli approvati ad aprile 2015-

Messaggioda DANIELAR » 12/05/2015, 10:52

Si l'Ente non ha approvato un ruolo da inviare alla concessionaria ma esclusivamente una lista di carico da riscuotere direttamente, pertanto emessa nei termini prescrizionali quinquennali.
La ringrazio per la chiarezza di esposizione e per la Sua consueta disponibilità. Cordialmente.
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Re: tarsu 2010 e 2011-ruoli approvati ad aprile 2015-

Messaggioda albino » 14/05/2015, 12:36

Il quadro fattuale pacifico relativo ai ruoli 2008 e 2009 e così anche per il 2010 e 2011, come correttamente accertato dalla CTP di Isernia , è il seguente: le utenze de qua risultano regolarmente denunciate e registrate dal Comune sia per il 2008 , sia per 2009, sia per il 2010 e sia per il 2011 per gli effetti del meccanismo giuridico proprio della denuncia ultra attiva, che si applica alla TARSU ai sensi dell’art.70 D. Lgs. 507/93. La denuncia viene presentata una volta sola e protrae i suoi effetti nel tempo sino a variazione o cessazione dell’utenza.
A far data dal 1/1/2007 al caso di specie si applica Legge del 27 dicembre 2006, n. 296, art.1 comma 163: “Per la riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo (cartella o ingiunzione ndr) deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo”.
In mancanza di un atto di accertamento per infedele o omessa denuncia della TARSU, il termine suindicato coincide con la fine del terzo anno successivo a quello nel quale fu presentata la denuncia, o a quello per il quale la tassa è dovuta (Corte di Cassazione, sentenza n. 10590 del 9 maggio 2007, secondo cui “il titolo derivante dalla dichiarazione del contribuente equivale all’accertamento definitivo”, come è nel caso della TARSU con il meccanismo della denuncia “ultrattiva”).
Ne derivano le seguenti elementari e pacifiche conseguenze: nel caso TARSU del 2008, 2009, 2010 e 2011 qui trattato, l’accertamento è divenuto definitivo sin dagli anni 2008,2009,2010 e 2011 (anni per i quali la tassa è dovuta); perciò il termine della decadenza per la riscossione con titolo esecutivo matura al 31/12/2011( per il 2008); in modo analogo la decadenza per la riscossione con titolo esecutivo per la TARSU del 2009 matura al 31/12/2012, del 2010 maturata al 31/12/2013 e del 2011 maturata al 31/12/2014.
Il titolo esecutivo, come è noto, è rappresentato dalla cartella di pagamento (nel caso di affidamento al concessionario) o dall’ingiunzione fiscale di cui al R.D. 639/2010 (in caso di riscossione diretta come quello in specie).
Orbene, il dato fattuale, pacifico , così come correttamente accertato dalla Sentenza della CTP Isernia, è che, nessun titolo esecutivo per la riscossione dei detti tributi è stato notificato ai contribuenti, né per la TARSU 2008 ,né per la TARSU 2009, né per la TARSU 2010, né per la TARSU 2011 !
Insomma non si comprende su quali basi giuridiche il Comune continui a pretendere tributi ormai divenuti inesigibili per intervenuta decadenza già da 3 anni e 5 mesi (TARSU 2008) , 2 anni e 5 mesi (TARSU 2009), 1 anno e 5 mesi(TARSU 2010)e mesi 5 (TARSU 2011) per i quali, comunque, a tutt’oggi non viene ancora notificato il titolo esecutivo (!!!).La pretesa è palesemente temeraria come già dimostrato dalla Commissione Tributaria Provinciale di Isernia ( il Comune interessato fa parte di questa giurisdizione).
Infatti, a tutt’oggi, sono pervenuti solo avvisi che non costituiscono titolo esecutivo, peraltro anch’essi sono stati comunque notificati ben oltre i termini di decadenza suddetti .In merito si precisa che tali avvisi, con riferimento alla TARSU, costituiscono atti atipici, cioè non codificati/previsti dall’ordinamento. Essi sono frutto di una mera invenzione del Comune: “avvisi di accertamento per omessa riscossione”…”avviso di rettifica di accertamento per omessa riscossione” e via dicendo. Infatti, la disciplina della TARSU prevede solo l’accertamento per omessa o infedele denuncia, non quello per “omesso versamento”, in quanto non si tratta di tributo soggetto al meccanismo dell’autoliquidazione. Ne deriva che i suddetti atti atipici possono anche non essere impugnati, in quanto, a prescindere dalla errata e fantasiosa qualificazione giuridica che ne da l’ente, altro non sono che “avvisi bonari” non inidonei ad eliminare la condizione di decadenza, atteso che essi non sono obbligatori né previsti dalla normativa con tale valenza, per gli effetti del combinato disposto dell’art.2966 c.c. e dell’art.52 comma 6 del D. Lgs. 15-12-2007, come confermato anche dalla giurisprudenza (v. ad esempio per tutti la Cassazione 17-3-2005 n.5798).
Ciò detto, il Comune di cui a questa interessante discussione, fa una errata, per non dire arbitraria e bizzarra “interpretazione” dell’art.1 commi 161 e 163 della L.296/2006, il Comune, prima si auto attribuisce il termine di sei anni dall’anno in cui doveva essere effettuato il pagamento, per accertare “l’omesso versamento della TARSU”; poi, si prende altri tre anni per procedere con il titolo titolo esecutivo e si finisce al 31/12/2018 e così via!
Insomma: il Comune pare che si inventi dal nulla una sorta di “legge comunale” .
In sostanza: con tale espediente si cerca solo di aggirare l’intervenuta decadenza triennale, allungandola incredibilmente a nove anni ! Sic!
Ora posso anche capire, senza giustificare, ogni tentativo di eludere responsabilità erariali, però non si possono scaricare sui contribuenti, di pagare in unica soluzione più anni, onde “riparare” ai ritardi derivanti solo dall’inefficienza del Comune.
Si precisa, infine, che la TARSU, non essendo soggetta ad autoliquidazione come l’IVA, l’IRPEF ecc., bensì alla denuncia ultra attiva, “l’accertamento per omesso versamento” non esiste se non come atto atipico, che, comunque, si qualificherebbe come “avviso bonario” che precede per prassi l’eventuale titolo esecutivo di cui all’ art.1,comma 163, l.296/2006.
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Re: tarsu 2010 e 2011-ruoli approvati ad aprile 2015-

Messaggioda Paolo Gros » 15/05/2015, 8:22

se la problematica e' alla CTP ovvero alla CTR e' a tali autorita' cui occorre riferirsi non avendo certo il forum alcuna pretesa di verita' in campo giustributario ma semplici opinioni di operatori della pubblica amministrazione .
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