Siro Dalla Ricca ha scritto:Non importa se un fabbricato non abbia i requisiti per l'abitabilità: la registrazione all'ufficio del catasto è condizione sufficiente perché si realizzi il presupposto per il suo assoggettamento ai fini dell'imposta comunale sugli immobili. Questo è quanto affermato dalla Suprema corte con la sentenza n. 24924 del 10 ottobre 2008.
Quindi dalla data di accatastamento non più area fabbricabile ma rendita catastale.
non sarei proprio convinto di questo...
prendiamo un immobile in ristrutturazione, regolarmente accatastato con rendita, per tutta la durata dei lavori, fino alla ultimazione o effettivo utilizzo se antecedente, l'imposta va calcolata sull'area senza calcolare il valore del fabbricato
stessa cosa per un immobile già accatastato per il quale non risulta però ancora l'ultimazione o effettivo utilizzo
poi la suprema corte non so a cosa si riferisse... ma questa è la legge
in merito alla inagibilità questa deve essere richiesta, motivata, verificata dagli uffici comunali e accolta o rifiutata.... dalla data di verifica e accettazione potrà decorrere l'agevolazione per inagibilità