da ginepri » 30/07/2015, 8:33
Dalla lettura della circolare n. 23/E agenzia entrate 9 giugno 2015, sembrerebbe non applicabile il ravvedimento di cui alla lettere b\bis e b\ter ossia il ravvedimento lungo per i tributi locali in quanto riferibili solo ai tributi amministrati dall'agenzia delle entrate.
Cosa ne pensate?