da enrico_plic » 16/01/2015, 21:43
Per supporto al forum esprimo il mio orientamento che invece discende esattamente dall’art. 195, comma 2, lett. e) del d. lgs. n. 15 2 del 2006 dove si è dettata una normativa chiara e coerente con i principi comunitari, essendosi stabilito che "non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar
e nei locali di servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico" da cui discende una netta differenza tra aree produttive ed invece uffici, mense spacci ecc. mentre solo per i magazzini (come da recente circolare ministeriale) le cose potrebbero essere diverse con verific dell'effettivo utilizzo (non sarebbero ovviamente esenti i magazzini utilizzati a servizio di uffici, mense, spacci ecc.).