RETROATTIVITA' (ICI) FABBRICATI RURALI - APPROFONDIMENTO

RETROATTIVITA' (ICI) FABBRICATI RURALI - APPROFONDIMENTO

Messaggioda lucio guerra » 27/04/2015, 10:38

In seguito alla SENTENZA N. 378 DEL 27-03-2015 / CTP - LA SPEZIA , ho ritenuto opportuno riportare il seguente approfondimento

Nella sezione BACHECA di tuttopa, trovate il documento completo da scaricare

SENTENZA N. 378 DEL 27-03-2015 / CTP - LA SPEZIA

- SENTENZA SUL RICORSO n. 592/2011 DEPOSITATO IL 13-06-2011
- AVVERSO AVVISO DI ACCERTAMENTRO ICI N.896 – ICI 2009

Stralcio di maggior interesse

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…………Peraltro, la sentenza non avrebbe tenuto conto del fatto che l'art. 2 comma 5 ter del bL. 102/2013, convertito nella L. 124/2013, pubblicata nella G.U. n. 254 del 29/10/2013, ha precisato che la domanda di variazione catastale, disciplinata dall'art. 7, coma 2 bis, del DL n. 70/2011, con l'inserimento negli atti catastali della ruralità degli immobili, non solo certifico Io stato di ruralità degli stessi, ma produce effetti retroattivi per un quinquennio antecedente a quello in coi tale domanda è stato presentata : poiché la cooperativa ha presentato domanda di variazione catastale disciplinata dall'art. 7, comma 2 bis, del DL n. 70/2011, in data 30/9/2011, con prot. SP165591, con relativo inserimento negli atti catastali della ruralità degli immobili, ed in data odierna risulta già l'attribuzione agli stessi delle Cat. A/6 e D/10, grazie alla decorrenza retroattiva della efficacia della variazione catastale ottenuta, I'ICI richiesta per l’anno 2009 non è più dovuta…………….

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MOTIVI della DECISIONE

Il ricorso è fondato e va accolto,

L'art. 2, comma 5 ter del DL n. 102/2013, norma intervenuta indubbiamente per fornire l'interpretazione autentica del trattamento fiscale dei fabbricati rurali, precisa che :

“Ai sensi dell'art. 1 comma 2 della legge 27 luglio 2000 n, 2I2 l'art. 13, comma 14 bis dei DL 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, deve Intendersi nel senso che le domande di variazione catastale presentate ai sensi dell’art. 7 comma 2 bis del D.L. 13 maggio 2011 n. 70, convertito, con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011 n. 106, e l’inserimento dell'annotazione negli atti catastali producono gli effetti previsti per il riconoscímento del requisito di ruralità di cui all'art. 9 del DL 30/12/93 n. 557 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994 n. 133 e successive modificazioni, a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domandala. Tale disposizione rimette il riconoscimento del requisito di ruralità a due condizioni : " la presentazione della domanda ai sensi dell'art, 7, comma 2 bis DL 70/2011 ... e I’inserimento dell'annotazione negli atti catastali”

Quindi le due condizioni per il riconoscimento della ruralità, secondo la CTP di La Spezia, sono :

1) LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA 2 BIS DL 70/2011

pertanto queste sono le scadenze previste dalla norma sopra richiamata e dalle successive disposizioni che l’hanno modificata :

- 12/07/2011 entrata in vigore L 106/2011 conversione DL 70/2011
(da tale data è possibile presentare domande di VARIAZIONE CATASTALE ai sensi DL 70/2011)
- 30/09/2011 articolo 7, comma 2-bis, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106
(entro tale prima data è possibile presentare domande di VARIAZIONE CATASTALE ai sensi
DL70/2011)
- 28/12/2011 entrata in vigore L 214/2011 conversione DL 201/2011 con abrogazione, dal 1° gennaio 2012, dei commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106
(entro tale data possono essere presentate le domande di VARIAZIONE CATASTALE ai sensi DL70/2011 e quindi viene di fatto prorogato il termine di presentazione delle domande di variazione catastale)
- 30-09-2012 (comma 19 dell’art. 3 del D.L. n. 95/2012 convertito dalla L. n. 135/2012)
(entro tale ultima data debbono essere presentate le domande di VARIAZIONE CATASTALE ai sensi del DL 70/2011)

2) L’INSERIMENTO DELL'ANNOTAZIONE NEGLI ATTI CATASTALI
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