Esenzione ICI rurale

Inviato:
24/04/2015, 9:06
da Moderatore Tutto PA
La domanda di variazione catastale prevista dal decreto Sviluppo del 2011 ha efficacia retroattiva e produce i propri effetti a decorrere dal quinto anno antecedente: risultano, dunque, esenti da ICI a partire dal 2006 tutti quei fabbricati rurali per i quali è stata a suo tempo presentata richiesta di variazione catastale secondo le indicazioni del DL 70/2011 (sentenza n. 378/01/2015 del CTP di La Spezia).
La sentenza trae origine dal contenzioso tra un Comune e una cooperativa dedita alla miticoltura. Il Comune, tramite accertamento, aveva richiesto alla cooperativa il versamento dell’ICI 2009 relativa a due immobili utilizzati dalla società per la propria attività: per tali immobili, registrati a catasto in categoria D/8 e A/2, era stata però presentata la domanda di variazione catastale secondo le disposizioni disciplinate dall’art. 7, comma 2-bis del DL 70/2011.
Il CTP di La Spezia ha rilevato la correttezza dell’istanza presentata e l’effettiva conseguente variazione di registrazione dei due immobili nelle categorie catastali D/10 e A/6; inoltre, ha sottolineato la retroattività quinquennale del requisito di ruralità conferito dal decreto Sviluppo. Su tali basi, pertanto, l’ICI richiesta alla cooperativa è stata ritenuta non dovuta.
Fonte: Studio Sigaudo
Re: Esenzione ICI rurale

Inviato:
24/04/2015, 9:21
da lucio guerra
sentenza in linea con quanto ho riportato nel documento riguardante la retroattività della ruralità che riporto di seguito in stralcio e scaricabile nella sezione BACHECA
CONCLUSIONI
Pertanto sia che si tratti di Variazioni Catastali o richiesta di Annotazioni di Ruralità ai sensi del DL 70/2011 (ENTRO IL 30-09-2012) che di Nuovi Accatastamenti di Fabbricati Rurali ai sensi del DL 201/2011 (ENTRO IL 30-11-2012), tali date sono da considerare come termine ultimo per poter usufruire del riconoscimento dei requisiti di ruralità (articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993 n. 557), a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda.
Invece per le Variazioni Catastali, Annotazioni di Ruralità o Nuovi Accatastamenti di Fabbricati con Requisiti di Ruralità, PRESENTATI SUCCESSIVAMENTE ALLE DATE SOPRA INDICATE (30/09/2012 e 30/11/2012), tali requisiti, e relative agevolazioni fiscali, SARANNO APPLICABILI DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE AGLI ATTI CATASTALI CON PROCEDURA DOCFA (DM 701/94) senza alcun valore di retroattività.
COSA FARE PER LA VERIFICA DELLA RURALITA’ DEI FABBRICATI E PER DETERMINARE IL “REGIME” ICI-IMU DA APPLICARE
Nelle eventuali richieste di rimborso d’imposta o procedure di accertamento e ricorso su accertamenti già emessi è da verificare :
- se l’unità immobiliare è compresa tra quelle per quali è STATA PRESENTATA L’ISTANZA DI VARIAZIONE CATASTALE O ANNOTAZIONE DI RURALITA’ AI SENSI D.L. 70/2011 ENTRO IL 28-12-2011. In tal caso se sussistono i requisiti di ruralità il fabbricato È RURALE DAL 2006.
- se l’unità immobiliare e compresa tra quelle per quali è STATA PRESENTATA L’ISTANZA DI VARIAZIONE CATASTALE O ANNOTAZIONE DI RURALITA’ AI SENSI D.L. 70/2011, ovvero se dalle visure catastali è possibile ricavare tale informazione, ovvero se il contribuente comunica all’ufficio di aver presentato la domanda ENTRO IL TERMINE PERENTORIO DEL 30/09/2012. L’ufficio dovrebbe sospendere l’eventuale attività di accertamento fino a quando l’agenzia delle entrate (ex territorio) non si sia pronunciata sulla ruralità dell’immobile, ovvero collaborare ai fini dell’effettivo possesso dei requisiti di ruralità così da accelerare le procedure di controllo. NEL CASO DI ACCLARATA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI RURALITÀ IL FABBRICATO È RURALE DAL 2007.
- se l’unità immobiliare e compresa tra quelle per quali è stato PRESENTATO NUOVO ACCATASTAMENTO AI SENSI D.L. 201/2011, ovvero se dalle visure catastali è possibile ricavare tale informazione, ENTRO IL TERMINE PERENTORIO DEL 30/11/2012. L’ufficio dovrebbe sospendere l’eventuale attività di accertamento fino a quando l’agenzia delle entrate (ex territorio) non si sia pronunciata sulla ruralità dell’immobile, ovvero collaborare ai fini dell’effettivo possesso dei requisiti di ruralità così da accelerare le procedure di controllo. NEL CASO DI ACCLARATA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI RURALITÀ IL FABBRICATO È RURALE DAL 2007.
- Se le Variazioni Catastali, Annotazioni di Ruralità (DL 70/2011) o Nuovi Accatastamenti di Fabbricati con Requisiti di Ruralità (DL 201/2011), sono stati PRESENTATI SUCCESSIVAMENTE AL 30/09/2012 (variazioni DL 70-2011) e 30/11/2012 (nuovi accatastamenti DL 201-2011), tali requisiti, e relative agevolazioni fiscali, SARANNO APPLICABILI DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE AGLI ATTI CATASTALI CON PROCEDURA DOCFA (DM 701/94) senza alcun valore di retroattività.