Pagina 1 di 2

Area fabbricabile

MessaggioInviato: 23/04/2015, 19:07
da Tributicalvisano
Buonasera rivolgo il seguente quesito :
Una impresa costruttrice vende parte di una area fabbricabile,il valore al metro quadro dichiarato nell'atto e di € 100,nel calcolo dell' ici e poi dell'imu l'impresa utilizza il valore al metroquadro delle stime di giunta comunale che risulta nettamente inferiore a quello dichiarato.
Non dovrebbe versare con il valore commerciale dichiarato in atto?.
Grazie

Re: Area fabbricabile

MessaggioInviato: 23/04/2015, 20:13
da lucio guerra
si

Re: Area fabbricabile

MessaggioInviato: 24/04/2015, 9:22
da Siro Dalla Ricca
No non deve, se paga almeno quello previsto nelle tabelle di giunta non è accertabile un valore di mercato superiore.

Re: Area fabbricabile

MessaggioInviato: 24/04/2015, 9:26
da lucio guerra
ma dove sta scritto.... i valori stabiliti dal comune possono essere solo dei valori di riferimento, fermo restando che il valore di un'area fabbricabile è il valore venale in comune commercio, e quindi nel caso quello dichiarato in sede di compravendita

Re: Area fabbricabile

MessaggioInviato: 24/04/2015, 10:26
da Siro Dalla Ricca
Spesso nelle delibere e nei regolamenti comunali è riportato testualmente " 1. Fermo restando che il valore delle aree
fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito nell’articolo 8, comma 4 della legge provinciale 23 aprile
2014, n. 3, non si fa luogo ad accertamento di loro maggior valore, nei casi in cui l’imposta dovuta per le predette aree risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli determinati con deliberazione di giunta comunale"
come spesso invece è riportato "Si specifica, in ogni caso, che i valori medi di mercato espressi nelle schede sono da ritenersi puramente indicativi, e quindi non vincolanti, sia al fine della determinazione del valore imponibile di mercato ai sensi del già citato articolo 5, comma 5, D. Lgs. n° 504/1992, da parte del soggetto passivo, sia da parte dell’Ufficio cui è demandata la verifica del valore di mercato dichiarato ai fini IMU e/o utilizzato per la determinazione dell’imposta dovuta/versata. Ai fini della valutazione delle aree occorre comunque riferirsi al valore di mercato, i valori tabellari, quindi, possono orientare, senza efficacia vincolante, sia il contribuente che l’Ufficio"
quindi la risposta non può essere ne si ne no ma di guardare cosa prevede il regolamento e la relativa delibera di approvazione delle tabelle.

Re: Area fabbricabile

MessaggioInviato: 24/04/2015, 10:33
da Siro Dalla Ricca
Comunque la norma di riferimento è la seguente: art. 59, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Re: Area fabbricabile

MessaggioInviato: 24/04/2015, 11:03
da lucio guerra
indipendentemente dalla potestà regolamentare (di fatto un "patto" di non belligeranza tra ufficio tributi e cittadino), a mio avviso il punto fermo ed imprescindibile resta quello secondo il quale il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio

pertanto :

1) se ho un atto di compravendita del terreno edificabile XXX nel quale è stato dichiarato il valore di 100, quello sarà il valore venale in comune commercio

2) se non ho atti di compravendita di riferimento oppure non posso risalire con riscontri oggettivi al più probabile valore di mercato, posso attenermi ai valori stabiliti con deliberazione comunale, essendo questi valori medi di mercato da ritenersi puramente indicativi, e quindi non vincolanti, sia al fine della determinazione del valore imponibile di mercato ai sensi del già citato articolo 5, comma 5, D. Lgs. n° 504/1992, da parte del soggetto passivo, sia da parte dell’Ufficio cui è demandata la verifica del valore di mercato dichiarato ai fini IMU e/o utilizzato per la determinazione dell’imposta dovuta/versata.

articolo 5, comma 5, D. Lgs. n° 504/1992 - Per le aree fabbricabili, il valore e' costituito da quello venale in comune commercio al 1 gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilita', alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

Re: Area fabbricabile

MessaggioInviato: 24/04/2015, 11:06
da lucio guerra
è come sempre una opinione personale con ricostruzione normativa motivata

poi ognuno è libero di ritenere che ........................... se paga almeno quello previsto nelle tabelle di giunta non è accertabile un valore di mercato superiore.

Re: Area fabbricabile

MessaggioInviato: 24/04/2015, 11:21
da Siro Dalla Ricca
In linea di principio devo dare ragione al signor Lucio Guerra, il valore è quello in comune commercio. Quello che io intendevo far notare al collega che ha posto la domanda era solamente di porre attenzione a cosa prevede il regolamento comunale, perchè se prevede il "patto di non belligerenza", assolutamente giustificato di legge, bisogna rispettarlo, altrimenti in commissione tributaria si perde.
Grazie

Re: Area fabbricabile

MessaggioInviato: 24/04/2015, 11:41
da lucio guerra
l'importante è fornire al collega le varie interpretazioni in modo tale che possa orientarsi e scegliere la strada che ritine migliore sulla base del suo regolamento e del suo abituale mdo di operare