da lucio guerra » 24/04/2015, 11:03
indipendentemente dalla potestà regolamentare (di fatto un "patto" di non belligeranza tra ufficio tributi e cittadino), a mio avviso il punto fermo ed imprescindibile resta quello secondo il quale il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio
pertanto :
1) se ho un atto di compravendita del terreno edificabile XXX nel quale è stato dichiarato il valore di 100, quello sarà il valore venale in comune commercio
2) se non ho atti di compravendita di riferimento oppure non posso risalire con riscontri oggettivi al più probabile valore di mercato, posso attenermi ai valori stabiliti con deliberazione comunale, essendo questi valori medi di mercato da ritenersi puramente indicativi, e quindi non vincolanti, sia al fine della determinazione del valore imponibile di mercato ai sensi del già citato articolo 5, comma 5, D. Lgs. n° 504/1992, da parte del soggetto passivo, sia da parte dell’Ufficio cui è demandata la verifica del valore di mercato dichiarato ai fini IMU e/o utilizzato per la determinazione dell’imposta dovuta/versata.
articolo 5, comma 5, D. Lgs. n° 504/1992 - Per le aree fabbricabili, il valore e' costituito da quello venale in comune commercio al 1 gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilita', alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.