ICI-IMU - i giudici avevano confuso le mele con le pere

ICI-IMU - i giudici avevano confuso le mele con le pere

Messaggioda lucio guerra » 10/03/2025, 12:32

Irrilevante per terreni di Iap e Cd

La Suprema Corte sulla qualificazione ai fini dell'Imu

Di Benito Fuoco

In materia di Ici/Imu, devono considerarsi “non fabbricabili” i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti (Cd) e imprenditori agricoli professionali (Iap) sui quali persiste l’utilizzo agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all’allevamento di animali. Per questi stessi terreni è irrilevante:

sia l’attribuzione all’area di potenzialità “edificatorie” secondo il Prg del Comune;
sia l’eventuale classificazione catastale che non risulta conforme all’utilizzo del terreno a fini agricoli.
Lo ha stabilito la Cassazione tributaria civile nell’ordinanza n. 4307/2025 del 19 febbraio scorso. Il ricorso introduttivo veniva accolto dalla Commissione tributaria provinciale (oggi Corte di giustizia tributaria di primo grado). La Commissione tributaria regionale (oggi Corte di giustizia tributaria di secondo grado) della Calabria accoglieva l’appello proposto dal Comune e riteneva, quindi, fondata la pretesa tributaria, assumendo che ai fini del trattamento esonerativo, rilevava, invece, l’oggettiva classificazione catastale e quindi l’iscrizione dell’immobile come rurale (in categoria A/6 o D/10) in presenza dei requisiti previsti dall’articolo 9 del dl n. 557/1993.

Mentre, qualora l’immobile risultasse iscritto in altra categoria, era onere del contribuente impugnare l’atto di classamento per la ritenuta ruralità del bene: una riduzione dell’imposta ai sensi dell’articolo 9 del dlgs n. 504/1992 poteva essere riconosciuta solo a fronte della prova dell’effettiva utilizzazione del terreno per scopi agricoli. Il ricorrente aveva dimostrato la sua qualità di imprenditore agricolo ma non aveva dimostrato che i terreni de quibus fossero o meno destinati a colture né utilizzati per l’esercizio di impresa agricola. Gli stessi avvisi di classamento non erano stati impugnati e risultavano censiti in categorie catastali differenti da quelle agricole sulle quali doveva essere applicata l’imposta comunale. Contro le decisioni di merito, veniva proposto ricorso per Cassazione.

Con ordinanza interlocutoria la Corte ha rinviato la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione della Sezioni unite sulla questione (coinvolta dai motivi di censura) volta ad accertare se il travisamento della prova e l’errore percettivo compiuto dal giudice del merito sia censurabile con il ricorso per cassazione oppure tramite il rimedio revocatorio; la Cassazione infatti chiedeva alle Sezioni Unite della stessa Corte quale fosse il rimedio legislativo tra giudizio di revocazione e ricorso per cassazione quando vi sia travisamento della prova.

Il collegio di Piazza Cavour ha ricevuto risposta dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 5792/2024 dove, sul travisamento della prova, ha espresso il seguente principio di diritto riportato nell’ordinanza n. 4307/2025: “Il travisamento del contenuto oggettivo della prova, il quale ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé, e non di verifica logica della riconducibilità dell’informazione probatoria al fatto probatorio, trova il suo istituzionale rimedio nell’impugnazione per revocazione per errore di fatto, in concorso dei presupposti richiesti dall’articolo 395, n. 4, c.p.c., mentre, ove il fatto probatorio abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare, e cioè se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti, il vizio va fatto valere, in concorso dei presupposti di legge, ai sensi dell’articolo 360, nn. 4 e 5, c.p.c., a seconda si tratti di fatto processuale o sostanziale”.

Questo principio sviluppa la particolare differenza tra giudizio di revocazione e ricorso per cassazione quando vi sia travisamento della prova e il suo attento esame costituisce un punto di riferimento cruciale per avvocati e giuristi nei suoi riferimenti, essendo un documento essenziale per chi desidera approfondire la comprensione di come il travisamento della prova e la revocazione siano trattati nel sistema giuridico italiano.

Ritornando alle conclusioni dell’ordinanza di cui al commento, dobbiamo subito considerare come risulti erronea la premessa giuridica da cui muove l’argomentare del giudice regionale nella parte ha riferito il criterio della rilevanza oggettiva del dato catastale anche ai terreni, per i quali, invece, opera il combinato disposto degli artt. 2 e 9 del dlgs n. 504/1992. Dette disposizioni disciplinano profili diversi, individuabili, rispettivamente, nella qualificazione dell’area (come non fabbricabile) ai fini del criterio del calcolo della base imponibile (art. 2) e nelle agevolazioni, di carattere soggettivo, applicabili ai fini del calcolo dell’imposta in concreto richiedibile (art. 9), dovendo aggiungersi sul punto che il regime agevolato di cui all’art. 9 del citato decreto contempla, in realtà, un’esenzione per la parte di valore del bene inferiore a 25.822,84 euro, nonché varie riduzioni in relazione alle successive soglie monetarie (sempre concernenti il valore del bene) ivi considerate ( sul punto, Cassazione. n. 1121/2023).

Sulla base di queste considerazioni, il Collegio di Piazza Cavour ha stabilito il seguente principio di diritto: “In tema di Ici, il criterio della rilevanza oggettiva del dato catastale riconosciuto per i fabbricati rurali non è applicabile anche ai terreni, per i quali, invece, opera il combinato disposto degli artt. 2 e 9 del dlgs n. 50471992. Dette disposizioni disciplinano profili diversi e non sovrapponibili, individuabili, rispettivamente, nella qualificazione dell’area (come non fabbricabile) ai fini del criterio del calcolo della base imponibile in base al reddito dominicale (art. 2 del dlgs citato) e nelle agevolazioni, di carattere soggettivo, applicabili ai fini del calcolo dell’imposta in concreto liquidabile (art. 9 del dlgs citato)”. Accogliendo il ricorso del contribuente, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria che, in diversa composizione, dovrà regolare anche le spese del presente giudizio di legittimità.
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Re: ICI-IMU - i giudici avevano confuso le mele con le pere

Messaggioda FireFil » 11/03/2025, 6:23

Alla Corte (di Giustizia Tributaria) non far sapere quanto son buone le mele e le pere. Potrebbero prenderci gusto.

La sentenza della CTR è la 912/3/2019 depositata a marzo 2019. E' una cosa normale che 3 giudici tributari che operano in una commissione di 2° grado, dopo 26 anni dall'entrata in vigore dell'ICI, facciamo 25 suvvia, 1/4 di secolo, non sappiano distinguere un terreno agricolo da un fabbricato agricolo/rurale? Di quei 3 nessuno ha avuto il sospetto che forse dove la legge parla di ruralità dei fabbricati non si riferisce alla natura agricola di un terreno, proprio perché c'è scritto "fabbricati"?
Terreno = terra. Fabbricato = mattoni. Non è difficile.

Hai fatto bene Lucio a mettere in evidenza questo che definire scivolone non rende a sufficienza: alla prossima che combino di veramente imbarazzante tiro fuori questa sentenza. A me non verrà perdonato nulla però avrò dalla mia parte 3 giudici.
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