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DECORRENZA RENDITA CATASTALE

MessaggioInviato: 15/04/2015, 10:40
da AMIDEI SAMANTHA
BUONGIORNO
IL CATASTO HA RETTIFICATO (VARIANDO LA CATEGORIA) UNA RENDITA CATASTALE PROPOSTA A SEGUITO DI UNA VARIAZIONE DI NOVEMBRE 2012 PER ESATTA RAPPRESENTAZIONE GRAFICA. LA RENDITA CHE ERA STATA PROPOSTA DAL CONTRIBUENTE ERA LA STESSA ATTRIBUITA FIN DALLA COSTITUZIONE.
ORA MI CHIEDO LA NUOVA RENDITA CATASTALE COSI' COME RETTIFICATA DAL CATASTO DECORRE DAL NOVEMBRE 2012 (VARIAZIONE PER ESATTA RAPPRESENTAZIONE GRAFICA) O HA ADDIRITTURA EFFETTO RETROATTIVO FIN DALLA SUA ORIGINE.
GRAZIE PER IL VOSTRO AIUTO

Re: DECORRENZA RENDITA CATASTALE

MessaggioInviato: 15/04/2015, 10:47
da Paolo Gros

Re: DECORRENZA RENDITA CATASTALE

MessaggioInviato: 15/04/2015, 10:56
da lucio guerra
CIRCOLARE N. 11/2005
PROT. n° 73809
ENTE EMITTENTE: Direzione dell’Agenzia

OGGETTO: Esercizio dell’autotutela nel settore catastale - Tipologia – Efficacia temporale delle rettifiche catastaliDESTINATARI: Direzioni Centrali, Consiglieri, Direzioni Regionali, Uffici
Provinciali

Roma, 26 ottobre 2005 FIRMATO: Mario Picardi

L’efficacia temporale delle variazioni catastali

Occorre premettere, in linea generale, che, in tema di decorrenza delle variazioni catastali, l’art. 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342, ha introdotto, come è noto, la regola generale intesa a valorizzare in via assoluta, sia ai fini della efficacia temporale che del decorso del termine di impugnazione, la notifica della attribuzione o modificazione della rendita catastale.

Ora, alla luce delle condivisibili indicazioni interpretative fornite dall’Avvocatura Generale dello Stato, può affermarsi che, se il riesame del classamento operato dall’Ufficio dell’Agenzia, in via autonoma o su istanza di parte, è qualificabile come esercizio della potestà di autotutela - in quanto finalizzato ad eliminare incongruenze derivanti da errori di inserimento dati oppure da erronee applicazioni dei principi dell’estimo catastale - la nuova rendita attribuita esplicherà efficacia retroattiva (ex tunc), cioè a decorrere dalla data dell’originario classamento, indipendentemente dalla data di notifica della nuova rendita agli intestatari della partita catastale.In relazione a tale ultimo delicato aspetto, peraltro, sembra assumere decisiva rilevanza la cennata connotazione attribuibile all’attività di autotutela nel peculiare settore catastale. In tale contesto, infatti, il provvedimento emesso in sede di autotutela non appare qualificabile, strictu sensu, come mero atto modificativo della rendita - secondo l’accezione desumibile dall’art. 74 citato - ma, piuttosto, come atto tendente a ripristinare la correttezza e/o la legittimità di un provvedimento (l’atto attributivo o modificativo della rendita) errato fin dall’origine, cioè fin dalla sua emanazione.

Re: DECORRENZA RENDITA CATASTALE

MessaggioInviato: 15/04/2015, 11:49
da AMIDEI SAMANTHA
LUCIO SCUSAMI PER L'INSISTENZA MA MI SONO DAVVERO PERSA.
QUINDI SECONDO TE LA RENDITA COSI' COME RETTIFICATA DAL CATASTO LA FACCIO DECORRERE DAL NOVEMBRE 2012 (VARIAZIONE PER ESATTA RAPPRESENTAZIONE CATASTALE) O LA UTILIZZO ANCHE PER GLI ACCERTAMENTI ICI CHE DEVO EMETTERE PER GLI ANNI 2010 E 2011?

Re: DECORRENZA RENDITA CATASTALE

MessaggioInviato: 16/04/2015, 12:43
da lucio guerra
... se il riesame del classamento operato dall’Ufficio dell’Agenzia, in via autonoma o su istanza di parte, è qualificabile come esercizio della potestà di autotutela - in quanto finalizzato ad eliminare incongruenze derivanti da errori di inserimento dati oppure da erronee applicazioni dei principi dell’estimo catastale - la nuova rendita attribuita esplicherà efficacia retroattiva (ex tunc), cioè a decorrere dalla data dell’originario classamento, ....

Re: DECORRENZA RENDITA CATASTALE

MessaggioInviato: 06/10/2016, 16:02
da mamik
Buonasera
l’anno scorso ho iniziato il controllo degli immobili elencati nella categoria catastale “F2 – unità collabenti”. Alla luce della sentenza della Cassazione 5166/2013 l’Amministrazione Comunale ha approvato tramite delibera di Giunta i valori di mercato in comune commercio ai fini ICI e IMU dei fabbricati censiti nella citata categoria catastale. Sono stati predisposti degli accertamenti ICI ai soggetti proprietari dei suddetti immobili. Mediante una collaborazione con l’Agenzia delle Entrate – Territorio, che non ha ritenuto corretta la classificazione dei suddetti fabbricati è stata notificata ai proprietari una richiesta di aggiornamento della categoria catastale. Nel giro di qualche mese sono stati definiti i nuovi accatastamenti dei fabbricati. Un tizio ha proposto ricorso in CTP per un avviso ICI 2010, visto che il reclamo con mediazione non è andato a buon fine. Il fabbricato è stato accatastato nella categoria C2 dal 19/07/2016. Il ricorrente ha chiesto negli ultimi giorni che venisse utilizzata la nuova rendita retroattivamente sino al 2010 per il calcolo dell’ICI e dell’IMU, rinunciando così anche alla costituzione in giudizio.
Secondo voi può rientrare nella casistica prevista da questa circolare?
Grazie

Re: DECORRENZA RENDITA CATASTALE

MessaggioInviato: 06/10/2016, 16:22
da lucio guerra
Accetterei la "mediazione " confermando come più volte sostenuto .. ancor prima della cassazione .. che gli f2. .hanno cmq un valore di ricostruzione "di fatto"

Quindi può ritenersi applicabile la rendita catastale del c2

Verificherei solamente quali date sono riportate nel docfa quali anno di costruzione e ristrutturazione e/o cmq riferite al passaggio da unità collabente a fabbricato con rendita

Re: DECORRENZA RENDITA CATASTALE

MessaggioInviato: 07/10/2016, 10:16
da mamik
Perfetto.
Adesso il legale della controparte in sede di rettifica dell'accertamento ICI 2010 con l'imposizione del C2 anzichè del collabente chiede pure ai sensi dell'art. 6 del dlgs 472/97 che non vengano irrogate le sanzioni per non punibilità del suo cliente ed incertezza normativa...ma vi sembra normale??
Grazie ancora.

Re: DECORRENZA RENDITA CATASTALE

MessaggioInviato: 07/10/2016, 11:22
da Unborn
se non ha versato alcuna imposta per tale immobile, nemmeno come area edificabile, non vedo perchè togliere le sanzioni.

Re: DECORRENZA RENDITA CATASTALE

MessaggioInviato: 07/10/2016, 11:43
da mamik
esattamente... non ha mai versato un euro per tale immobile per cui mi sembra fuori luogo la richiesta del legale