Il contribuente è deceduto il 10.01.2020. E’ stato effettuato l’inventario ed in eredità è stato trasferito un solo immobile. Non esistono liquidità o altro. Gli eredi hanno accettato l’eredità con beneficio d’inventario. L’IMU e la TASI per l’anno 2019 non erano state pagate dal contribuente deceduto (de cuius). Abbiamo notificato agli eredi, che hanno accettato con beneficio d’inventario, avvisi di accertamento IMU/TASI 2019 (senza sanzioni). Ma abbiamo notificato anche avvisi di accertamento IMU 2020/2021/2022 con sanzioni ed interessi.
In via preliminare, occorre evidenziare come il chiamato all’eredità, che accetta l’eredità con beneficio d’inventario (art. 484 c.c.), assume a tutti gli effetti la qualità di erede. L'accettazione con beneficio di inventario evita la confusione tra il patrimonio del de cuius e quello dell'erede. Per l'effetto, il secondo risponde dei debiti ereditari nei limiti di quanto ricevuto (intra vires). Ove i beni del defunto non siano sufficienti, i suoi creditori non possono aggredire il patrimonio dell'erede.
Si chiede se solo l’annualità 2019 è da considerarsi debito ereditario (art. 490, punto 2), con le conseguenze di cui sopra (l’erede risponde nei limiti di quanto ricevuto). Mentre, a seguito del decesso del 10.01.2020, le annualità 2020/2021/2022, diventano debiti personali (non debiti ereditari) dell’erede beneficiato, e quindi dovrebbe rispondere l’erede con il proprio patrimonio personale.
Grazie