Imu e successione tardiva

Imu e successione tardiva

Messaggioda maro1985 » 15/02/2024, 20:12

Espongo il seguente caso: proprietario del fabbricato morto nel 2007, eredi moglie e 2 figli, gli eredi presentano la dichiarazione di successione solo nel 2021. Uno degli eredi contesta un avviso di accertamento Imu anno 2018, il suo avvocato nel ricorso contesta che nel 2018 non avevano presentato ancora la successione. Da come mi risulta il tributo è dovuto, che l'accettazione dell'eredità avviene all'apertura della successione ( art.459 del Codice Civile), apertura della successione si apre ne momento del decesso, nell'ultimo domicilio del defunto (art 456 Codice Civile), corretta la mia soluzione?
Altra domanda in caso di successione tardiva è obbligatoria la dichiarazione Imu?
Grazie mille
maro1985
 
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Re: Imu e successione tardiva

Messaggioda Kaleb » 15/02/2024, 21:30

Prescindendo dal fatto che la dichiarazione di successione sia molto tardiva (mi auguro che l'Ufficio delle Entrate abbia sanzionato il ritardo) i chiamati all'eredità possono accettare tacitamente o espressamente, accettare con beneficio di inventario oppure rinunciare entro 10 anni dall'apertura della successione (che avviene al momento della morte), ma la decisione ha effetto retroattivo alla data del decesso.
P.S. in casi normali se contestano la legittimità dell'accertamento si può chiedere ex art. 481 cod.civ. al Tribunale che imponga ai chiamati all'eredità una scelta (strada non semplicissima, ma meglio che aspettare che si decidano con decadenza di diversi anni di imposta), ma in tal caso mi pare che i 10 anni siano più che superati..
Kaleb
 
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Re: Imu e successione tardiva

Messaggioda maro1985 » 15/02/2024, 22:39

Kaleb ha scritto:Prescindendo dal fatto che la dichiarazione di successione sia molto tardiva (mi auguro che l'Ufficio delle Entrate abbia sanzionato il ritardo) i chiamati all'eredità possono accettare tacitamente o espressamente, accettare con beneficio di inventario oppure rinunciare entro 10 anni dall'apertura della successione (che avviene al momento della morte), ma la decisione ha effetto retroattivo alla data del decesso.
P.S. in casi normali se contestano la legittimità dell'accertamento si può chiedere ex art. 481 cod.civ. al Tribunale che imponga ai chiamati all'eredità una scelta (strada non semplicissima, ma meglio che aspettare che si decidano con decadenza di diversi anni di imposta), ma in tal caso mi pare che i 10 anni siano più che superati..

Nel caso riportato si tratta di accettazione semplice. La motivazione che mi spinge a non annullare l'atto (anche se ho molti dubbi), oltre agli articoli art 459 e 456 de Codice Civile, e come hai giustamente detto che la decisione ha effetto retroattivo alla data del decesso. grazie
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