TARI-ATTIVITA' NON DOMESTICA

TARI-ATTIVITA' NON DOMESTICA

Messaggioda cortemilia » 02/02/2024, 12:44

Buongiorno, richiedo un vostro consiglio:

Un ‘ attivita’ ci richiede l’annullamento di avvisi di accertamento sul mancato pagamento della TARI per annualita’ pregresse 2019-2020-2021-2022 ( di cui alcune gia’ andate ad ADER per il recupero coattivo) in quanto dichiara che dal 2016 si avvale di una società terza per lo smaltimento di rifiuti speciali e richiede di conteggiare solo una piccola parte come produttiva di rifiuti urbani.
Si specifica l’attivita’ esercitata è quella della macellazione, lavorazione e conservazione carni avicole e a corredo ci presenta copia del registro delle partite dei sottoprodotti di orgine animale (Regione Piemonte- Dipartimento veterinario Art. 22.CE 1069/2009) e copia annuale della procedura gestione rifiuti secondo il Reg. CE 1774/2002.
Specifico che l’imposizione tributaria da parte nostra non e’ variata negli anni in quanto si basa su l’unica denuncia TARSU presentata nel lontano 2009 e successivamente non sono mai state presentate nuove dichiarazioni specificando una nuova distribuzione e utilizzo della superficie. Non sono mai state neanche pervenute comunicazioni di uscita dal servizio pubblico. Inoltre il sistema di raccolta rifiuti presente sul territorio comunale è di tipo porta a porta ma non puntuale per cui non si hanno indicazioni specifiche dei rifiuti ritirati presso tale utenza non domestica.
Alla luce di quanto sopra come ci dobbiamo comportare? Possiamo richiedere denuncia con la situazione dettagliata della superficie e relativa produzione? Tale eventuale denuncia corredata da formulari di smaltimento puo' essere retroattiva cioe' valere anche per gli anni contestati oppure la nuova situazione vale solo per il presente non andando ad annullare/ricalcolare le annualita' pregresse?
cortemilia
 
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Re: TARI-ATTIVITA' NON DOMESTICA

Messaggioda Kaleb » 02/02/2024, 22:40

Sarei orientato a ritenere che se gli avvisi di accertamento per le annualità pregresse (purché notificati ritualmente) sono già definitivi ed inviati a coattivo non è applicabile l'obbligo di autotutela ex art. 10-quater legge 212/2000 che è entrato in vigore il 18/01/2024 (e necessariamente oggetto di adeguamento regolamentare) ed ho seri dubbi sulla sua applicazione indiscriminata agli atti precedenti relativi a situazioni definitive e rapporti esauriti (neanche le sentenze della Corte costituzionale di declaratoria di illegittimità costituzionale si applicano più a quelle situazioni .); se si ricade nel vecchio regime l'annullamento è eminentemente discrezionale da parte dell'Ente e non può essere coercibile .. d'altra parte il contribuente aveva un termine perentorio sia per dichiarare che per dimostrare la produzione di rifiuti a fini di detassazione (se potessero dichiarare e dimostrare quello che vogliono e quando vogliono la ratio di un termine fisso verrebbe meno).
Kaleb
 
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