Ingiunzione fiscale consegnata nel 2024

Ingiunzione fiscale consegnata nel 2024

Messaggioda jacosans » 21/01/2024, 9:51

Buongiorno, l'ingiunzione fiscale segue un accertamento IMU del 2014, emesso in data 27/11/2019 e notificato in data 10/12/2019. Premetto di avere ricevuto una richiesta motivata di annullamento del provvedimento del 2019, alla quale l'ente non ha mai risposto. La notifica è valida? Premetto che il comune ha affidato il carico ad una ditta in data 02/02/2023, ci sono tante sentenze che uno nemmeno sa dove andare a parare. Nell'ingiunzione fiscale è citata solamente la legge 160/2019 e successive modifiche, in particolare l'art. 1 commi 784-814 che a decorrere dal 01/01/2020, stabilisce nuove modalità per l'accertamento e la riscossione delle entrate locali. Che ne pensate, i tempi sono stati rispettati?
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Re: Ingiunzione fiscale consegnata nel 2024

Messaggioda Kaleb » 21/01/2024, 15:23

L'ingiunzione fiscale è storicamente disciplinata dal R.D. 639/1910 ed è applicabile a tutti gli avvisi di accertamento emessi prima del 01/01/2020. Sulla validità temporale rinvio ad una nota di IFEL che faceva la ricognizione dei termini massimi per avvio della riscossione coattiva in relazione all'anno di perfezionata notifica dell'avviso di accertamento (per il 2019 dovrebbe essere giugno 2024)
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Re: Ingiunzione fiscale consegnata nel 2024

Messaggioda ullifa » 22/01/2024, 16:48

nota ifel (che tiene conto degli 86 giorni di proroga covid)

https://www.fondazioneifel.it/documenti ... 234b1cd8f5

ps. il tuo a mio avviso è divenuto definitivo nel 2020 (visti i 60 gg)
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Re: Ingiunzione fiscale consegnata nel 2024

Messaggioda Kaleb » 22/01/2024, 16:52

Concordo con Ullifa su dove cadono i termini (trattandosi dell'anno in cui matura il termine di definitività dell'atto, 60gg dopo il perfezionamento della notifica, si va al 2020, errore mio).
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Re: Ingiunzione fiscale consegnata nel 2024

Messaggioda jacosans » 23/01/2024, 11:16

LA nota IFEL comunque dice che:
L’Agenzia delle entrate, con circolare n. 5/E del 20 marzo 2020 ha ritenuto che gli accertamenti esecutivi, cui si riferisce l’art. 68, siano solo quelli rientrati in “carichi” già affidati all’Agenzia dell’entrate-Riscossione.

Dovrebbe fare intendere che dovrebbe riguardare i carichi già affidati, alla data del 2020, all'agenzia di riscossione e non che si tengono nei cassetti per anni.

e poi cita anche questo..........
Da ultimo, si precisa che per gli accertamenti esecutivi comunali non affidati all’agente della riscossione e per le ingiunzioni di pagamento non trova applicazione quanto previsto dall’art. 68, comma 4-bis, del dl n. 18/20202, in quanto le norme applicabili ai Comuni sono solo quelle contenute nel comma 1 dell’art. 68 .

Che ne pensate
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Re: Ingiunzione fiscale consegnata nel 2024

Messaggioda jacosans » 16/02/2024, 14:46

ullifa ha scritto:nota ifel (che tiene conto degli 86 giorni di proroga covid)

https://www.fondazioneifel.it/documenti ... 234b1cd8f5

ps. il tuo a mio avviso è divenuto definitivo nel 2020 (visti i 60 gg)




se è definito nel 2020, allora dovrebbe non essere considerato il DECRETO COVID ma riprendere il riferimento legislativo che lo porta ad essere notificato entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla sua definizione, e quindi entro il 31/12/2023.
Non trovo esempi su provvedimenti definitivi dal 2020 in poi, ma emessi nel 2019.
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Re: Ingiunzione fiscale consegnata nel 2024

Messaggioda fraspa » 29/02/2024, 20:25

Scusate, mi inserisco per avere il vostro supporto. la cita nota ifel afferma:
"Conseguentemente, le ingiunzioni di pagamento che dovevano essere notificate entro il 31 dicembre 2020 e il 31 dicembre 2021 sono prorogate, per quanto disposto dall’art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2015, al 31
dicembre 2023 - secondo anno successivo alla scadenza della sospensione, allo stato, intervenuta per l’appunto il 31 agosto 2021. Le ingiunzioni non in scadenza nel 2021 e 2022, per le quali il relativo termine di decadenza
era pendente alla data dell’8 marzo 2020, sono invece prorogate, per quanto disposto dal comma 1 dell’art. 12 citato, di 542 giorni."
Non si fa riferimento a quelle in scadenza nel 2022, quindi quelle relative ad accertamenti divenuti esecutivi nel 2019.
Non capisco quindi perchè nel prospetto che segue il testo da me riportato si indica che anche per il 2019, vi sarebbe la proroga di 542 giorni.
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