CALCOLO IMU TERRENI CON PRG VECCHIO O NUOVO

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Messaggioda ninalobbi » 27/10/2023, 11:05

Buongiorno, dei contribuenti mi chiedono ai fini tributari, di alcuni terreni ricadenti in zona edificabile C/6 , che con l’adozione del nuovo piano regolatore avvenuto in data 31/10/2019 e approvato definitivamente in data 31/03/2023, diventando verde agricolo (E). Per il responsabile dell’urbanistica si applica ai fini edificatori ed urbanistici, la regola definita” più restrittiva” ovvero considera le zone in" E" a decorrere dall’adozione del Piano regolatore avvenuto in data 31/10/2019. Ai fini del calcolo IMU come devo considerare i terreni dal 31/10/19 al 31/03/2023 ? Mi devo attenere al precedente piano di fabbricazione quindi considerarli in zona Z.T.O. C6 oppure in quella attuale PRG in Z.T.O. E?
Grazie in anticipo per l'attenzione
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Re: CALCOLO IMU TERRENI CON PRG VECCHIO O NUOVO

Messaggioda lucio guerra » 27/10/2023, 13:01

ti devi attenere al precedente piano di fabbricazione quindi considerarli in zona Z.T.O. C6
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Re: CALCOLO IMU TERRENI CON PRG VECCHIO O NUOVO

Messaggioda FireFil » 29/10/2023, 6:02

lucio guerra ha scritto:ti devi attenere al precedente piano di fabbricazione quindi considerarli in zona Z.T.O. C6

Non sono d'accordo (anche se non so cos'è una zona C/6). In applicazione della "salvaguardia" si considera la destinazione più restrittiva quindi l'area deve essere considerata già verde agricolo (E) dal 31/10/2019.
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Re: CALCOLO IMU TERRENI CON PRG VECCHIO O NUOVO

Messaggioda Unborn » 30/10/2023, 8:38

Oramai sappiamo che ciò che può valere in ambito urbanistico non è detto valga anche in ambito fiscale, vedasi la definizione stessa di area edificabile. Il discorso sarebbe un po' complesso, ma in ogni caso se in data 31.10.2019 è stato adottato il nuovo Piano, da quella data devi considerarlo agricolo.
Lo stesso riporta l'art.1 comma 746 quando recita che il valore venale fa riferimento al primo gennaio o a far data dall'adozione dello strumento urbanistico.

E' altresì vero che antecedentemente alla nuova normativa IMU vi è qualche Cassazione ICI che riporta sempre tutto al primo gennaio dell'anno, quindi nel tuo caso per assurdo il contribuente avrebbe dovuto versare tutto l'anno 2019 come area in quanto la delibera che ha tolto l'edificabilità è adottata in corso d'anno, ma francamente rimangono sentenze molto ma molto discutibili ed in contrasto con se stesse (vedasi la nota Sezioni Unite n.25506 del 2006 dove nasce l'interpretazione autentica di edificabilità e aumento di valore dall'adozione del Piano)

Noi personalmente se in corso d'anno vi è una delibera che adotta il nuovo Piano o variante, la quale elimina l'edificabilità, a partire da quella data togliamo l'imposta su area edificabile (supportati dalla normativa sopra citata). Ovviamente vale anche il contrario. Se infatti in corso d'anno un terreno agricolo diventa area non vedo il motivo per il quale, avendo cambiato natura ed acquisito valore, il contribuente debba versare tutto l'anno come terreno agricolo. Si pensi poi anche a casi di eventuali rimborsi.
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Re: CALCOLO IMU TERRENI CON PRG VECCHIO O NUOVO

Messaggioda lucio guerra » 30/10/2023, 9:20

argomento molto controverso e quindi penso che tutte le tesi sono valide

- La sentenza di Cassazione n. 2901 del 3 febbraio 2017 ha stabilito che quando lo strumento urbanistico generale attribuisce natura edificabile ad un terreno, la rilevanza ai fini dell’applicazione dei tributi comunali deve essere rinviata al primo gennaio dell’anno successivo: La sentenza, anche se riferita all’ICI può trovare sicuramente applicazione anche per l’IMU essendo identico il presupposto impositivo. Secondo i giudici, a differenza della trasformazione reale dell’immobile (ad esempi da terreno a fabbricato e viceversa), “la mutata natura del suolo, da agricolo a edificatorio, non assume immediata rilevanza ai fini impositivi non essendo previsto il frazionamento a fini ICI con applicazione per alcuni mesi sul suolo agricolo e per i successivi quale suolo edificabile, in quanto l’articolo 5, comma 5, D.Lgs. 504/1992 prevede la valutazione del valore in comune commercio dell’area alla data del 1° gennaio dell’anno di riferimento”.

- https://www.studiotecnicopagliai.it/ado ... g-vigente/
La Procedura che porta all’approvazione definitiva del PRG si estende in un arco di tempo, dove all’inizio abbiamo l’adozione in versione provvisoria”; questa adozione iniziale non comporta la decadenza del PRG precedente (o meglio, previgente), bensì la sua efficacia sovrapposta ad essa.
In sostanza, con l’adozione del nuovo PRG si apre un periodo (c.d. periodo delle misure di salvaguardia)in cui nello stesso territorio comunale valgono contemporaneamente due Piani Regolatori. E questo comporta diverse difficoltà applicative per le pratiche edilizie ordinarie e per le sanatorie edilizie.
Questo periodo di doppia vigenza comporta la doppia applicazione di due PRG con la formula delle Misure di salvaguardia secondo la L. 1902/1952, e non può avere durata superiore a tre anni.
Nel momento in cui il Piano Regolatore adottato viene approvato in via definitiva, dopo aver esaminato ciascuna osservazione con le controdeduzioni del Comune, il previgente Piano perde efficacia definitivamente, e nel Comune si torna ad applicare il solo PRG approvato.
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Re: CALCOLO IMU TERRENI CON PRG VECCHIO O NUOVO

Messaggioda Unborn » 30/10/2023, 9:58

Concordo Lucio, l'argomento andrebbe sviscerato bene e devo dire che normativa e sentenze non aiutano a fare chiarezza come spesso accade.

Io personalmente mi sono fatto l'idea che occorre scindere la destinazione di un lotto impressa dallo strumento urbanistico, rispetto invece al suo valore. Mi pare invece i Giudici confondano queste due cose.
Il primo Gennaio dell'anno, sempre a mio avviso, è un punto temporale individuato per fissare il valore dell'area al fine di evitare le fluttuazioni (del tutto ipotetiche) del mercato anche in corso d'anno, il che porterebbe ad una impossibilità di individuazione dello stesso e del versamento dell'imposta.
Diversamente la destinazione del terreno fa si che esso sia o area o terreno agricolo e ben può essere che in corso d'anno cambi natura (peraltro al massimo accade una sola volta). Non trovo ne corretto ne sensato che il contribuente debba versare come area edificabile tutto l'anno se per ipotesi magari a Febbraio la stessa diventa agricola.....idem nel caso contrario.....
Consiglio di scegliere un' impostazione d'Ufficio in base alla propria convinzione ed operare su quella....
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