da lucio guerra » 09/08/2023, 12:59
Articolo 18 ter -
Sostegno degli enti locali alle attivita' economiche a fini antiestorsivi.
In vigore dal 29/02/2012
Modificato da: Legge del 27/01/2012 n. 3 Articolo 2
1. Al fine di sostenere e incentivare la prevenzione e la tutela delle attivita' economiche dalle richieste estorsive, gli
enti locali possono disporre, tramite appositi regolamenti, l'esonero, parziale o totale, dal pagamento o il rimborso,
parziale o totale, del pagamento effettuato di tributi locali, tariffe locali e canoni locali, in favore dei soggetti di cui
all'articolo 3, comma 1.
2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 gli enti locali provvedono, nel rispetto degli obiettivi di finanza
pubblica ad essi assegnati ai fini del patto di stabilita' interno, a carico dei propri bilanci.