F/2 collabente

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Messaggioda paolotanganelli » 07/06/2023, 18:09

Buonasera
Il terreno su cui insiste un immobile collabente f/2 (non soggetto a Imu) è soggetto a pagamento Imu...?

Grazie
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Re: F/2 collabente

Messaggioda FireFil » 08/06/2023, 9:36

paolotanganelli ha scritto:Il terreno su cui insiste un immobile collabente f/2 (non soggetto a Imu) è soggetto a pagamento Imu...?

No, almeno secondo alcune sentenze della Corte di Cassazione che ho messo da parte proprio quando è stato trattato questo argomento: nr. 2017/17815, 2017/23801, 2019/8620, 2019/8622 e 2019/10122. Alcune sono riferite ad annualità diverse ma sono rese sempre tra le stesse parti. Non mi sono balzate agli occhi sentenze di segno opposto.
La definizione di fabbricato presente nella nuova IMU (quindi a decorrere dal 2020) nella parte in cui precisa "con attribuzione di rendita catastale" a detta di chi aveva proposto quella formulazione doveva servire ad attrarre ad imposizione l'area sulla quale insistono fabbricati F/2 ma non vedo come questo possa contrastare la posizione della Cassazione dove dice che un'area sulla quale ci sono fabbricati è un'area edificata, non edificabile, e il possesso di area edificata non costituisce presupposto d'imposta, giungendo alla stessa conclusione: si deve guardare il fabbricato che con rendita 0 ha base imponibile 0, quindi niente IMU.
Fra 5 anni avremo la conferma o la smentita.
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Re: F/2 collabente

Messaggioda paolotanganelli » 08/06/2023, 10:09

buongiorno

grazie per la risposta
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Re: F/2 collabente

Messaggioda lucio guerra » 22/06/2023, 18:22

oggettivamente non ha alcun senso che gli immobili in categoria F/2 non debbano versare imu

leggendo le sentenze si comprende che sono scritte da chi, a mio avviso, non conosce proprio il tema trattato

ragionamenti assurdi, a volte farneticanti

resta il fatto che non essendoci una norma chiara (ma sono convinto che prima poi arriverà) , prevale la cassazione (ci sono molte sentenze delle ex commissioni tributarie regionali in senso opposto che affermano, giustamente, una edificabilità "di fatto" che in assenza del fabbricato non ci sarebbe)

E' ovvio che al momento non li accerto, ma aspetto che cambi aria
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Re: F/2 collabente

Messaggioda FireFil » 19/11/2023, 10:45

Premessa: sollevo da ogni responsabilità il sito tuttopa.it in merito al contenuto di questo intervento. Autorizzo fin da subito alla sua rimozione se da questo dovessero insorgere, anche solo potenzialmente, conseguenze di ogni natura al sito.

Giusto per rinfrescare la memoria (di cui noi tributari notoriamente difettiamo, alla pari del buonsenso)
https://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/.galleries/Documenti/Fiscalita-locale/Risoluzione-n.-4-del-2023.-IMU.-Quesiti-su-immobili-collabenti-e-altro.pdf
Insomma, questi Comuni che si accaniscono contro gli F/2... ma basta! Ci vuole tanto a capire che un'area con una catapecchia di valore 0 è un fabbricato, anzi no, non ho capito quando lo è e quando no, che non deve pagare?

Due lotti di terreno di egual superficie, stesse caratteristiche, in zona inequivocabilmente edificabile.
Area A: completamente sgombra.
Area B: c'è la già citata catapecchia accatastata F/2.

IMU
1) Area A paga, senza ombra di dubbio, in base al valore venale in comune commercio ecc ecc (definizione di legge)
2) Area B = zero. Catapecchia? zero.

Ragionamento giuridico alla buona, pertanto privo di ogni autorevolezza:
1) perché devo pagare l'area A? Perché la legge ha definito il suo possesso come presupposto d'imposta. Perché l'ha definito tale? Perché ritiene che quella situazione sia indice di capacità contributiva come previsto dall'articolo 53 della Costituzione.
2) perché non devo pagare l'area B? perché l'area B non esiste, non rileva in quanto si considera la catapecchia di valore 0. Evidentemente l'area B con catapecchia indica capacità contributiva zero. Vogliamo girarla nell'altro senso per seguire il ragionamento ministeriale, dei giudici e degli istanti (che presumo essere associazioni)? La catapecchia di valore 0 sull'area B indica capacità contributiva zero.

Presunta realtà (ossimoro)
Vendita dell'area A: realizzo X perchè vale X. Ecco che si tocca con mano la capacità contributiva (che c'era anche prima ma non si era minifestata in una transazione economica): avevo un'area del valore di X di conseguenza la mia capacità contributiva è più elevata di un soggetto che a parità di tutti gli altri fattori non ha quell'area.
Vendita dell'area B... scusate, vendita della catapecchia di valore catastale 0 esistente sull'area B: realizzo il 50% di X perché per costruire (o anche solo per avere un campetto da calcio per il sabato pomeriggio, a me la casa non serve) devo prima sbarazzarmi della catapecchia.
Valore X = capacità contributiva
Valore 50% di X = no capacità contributiva.
Tra avere la catapecchia di valore zero su un'area edificabile e non averla non cambia niente, la capacità contributiva è identica. Con la catapecchia sull'area ho messo in tasca il 50% di X che vale quanto uno zero.

Articolo 53 della Costituzione
Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. (omissis)


Tutti a meno che non abbiano una catapecchia.
Suggerisco a tutti i proprietari di area fabbricabile di edificare con materiali di pessima qualità, magari presi da qualche demolizione di altra catapecchia, di non ultimare la costruzione e di dare qualche martellata qua e là per peggiorare la situazione = catapecchia --> F/2 --> IMU gratis. Lo so, bisogna faticare per ottenere la catapecchia ma il beneficio fiscale ripaga la fatica.

Viste le consuetudini catastali secondo le quali inagibilità = F/2 (sfido a non ottenere un accatastamento in F/2 con in mano una dichiarazione di inagibilità), si abroghi l'articolo 1 - comma 747, lettera b) della Legge del 27/12/2019 n. 160, secondo cui la base imponibile è ridotta del 50 per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, per evidente violazione dell'articolo 53 della Costituzione. La catapecchia su un'area non dà capacità contributiva superiore rispetto a chi non ce l'ha.

DISCLAIMER (così lo capiscono anche gli anglofoni) = trattasi di opinione personale, non attribuibile alla pubblica amministrazione di appartenenza (appartengo ad un'amministrazione pubblica? sono diventato di proprietà del Comune che mi paga?). Non c'è alcuna intenzione di nuocere al prestigio, al decoro o all'immagine dell'amministrazione di appartenenza (e dai con questa appartenenza) o della pubblica amministrazione in generale.
(cfr: art. 11-bis (Utilizzo delle tecnologie informatiche) del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, ai sensi del quale a me non si applica quanto previsto nella Costituzione all'articolo 11 - Libertà di espressione e d'informazione - comma 1: "Ogni persona ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera.")
Con cosa ho fatto colazione questa mattina? con tè e yogurt al limone, c'erano dubbi in merito?
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Re: F/2 collabente

Messaggioda lucio guerra » 19/11/2023, 14:45

La mia opinione è già stata molto chiara e mi sono spinto oltre perché è assurdo l'orientamento della giurisprudenza

accolgo con piacere un'altra opinione farneticante come la mia

Ma in che paese viviamo

Anche io niente di che, pranzo con ravioli burro e salvia, un babba' ed un caffè senza zucchero
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