Unborn ha scritto:Non è che decide lui cosa basta e cosa no......la norma è chiara art.1 comma 747 L160/2019 (che abroga quanto citato da lui).......o paga il sopralluogo da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale che accerti (o meno) l'inagibilità o presenta dichiarazione sostitutiva che attesti l'inagibilità da parte di un suo tecnico previa perizia.
Ci mancherebbe che i contribuenti attestassero da soli l'inagibilità di un immobile? Sono ingegneri? Architetti? Geometri? Periti edili? e anche qualora lo fossero dovrebbero seguire le prescrizione normative.
riprendo questa discussione, il contribuente ha versato la metà del tributo, ora ha ricevuto un accertamento esecutivo per l'anno 2018. Il contribuente ha presentato un ricorso in autotutela, allegando la dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, senza nessuna perizia di un tecnico abilitato, sostiene l'inabitabilità per le sole utenze distaccate. Il contribuente sostiene che la norma che disciplinava l'imu del 2018 e il regolamento comunale non prevedevano la perizia ma la sola dichiarazione sostitutiva. Naturalmente il solo distacco delle utenze non basta, mi chiedo è possibile che nel 2018 bastava solo la dichiarazione senza perizia di un tecnico?