Pagina 1 di 1

PER IMU contano solo le risultanze CATASTALI

MessaggioInviato: 02/12/2022, 12:19
da lucio guerra
è un articolo un po contorto ma l'essenza è questa, che personalmente ho condiviso ed evidenziato da anni

I REQUISITI DA CONSIDERARE SONO SOLO QUELLI RISULTANTI DAGLI ATTI CATASTALI

L’imposta municipale deve adeguarsi al classamento
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ferrara interviene sul requisito di ruralità

Di Francesco De Monte*

Con la sentenza n. 154 depositata lo scorso 9 novembre 2022, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Ferrara ha affrontato il tema degli effetti derivanti dall'annullamento in autotutela del requisito di ruralità e, in particolare, sull'interessante novativo profilo dell'interazione tra efficacia ex tunc dell'annullamento catastale, avviso di accertamento e giudizio pendente.

La controversia riguardava l'impugnazione di un avviso di accertamento Imu indicante, al momento della sua emissione, un immobile munito di un classamento (D/1) diverso da quello risultante in catasto (D/10 esito, a suo tempo, di variazione ex dl 70/2011); il contribuente, in sintesi, censurava, in dispregio dell'art. 1 c. 336, L. 311/2004, un arbitrario riclassamento effettuato dal comune (sulla base dell'insussistenza originaria dei requisiti di strumentalità).

I giudici emiliani con la pronuncia in commento hanno ritenuto come l'intervenuto annullamento in autotutela da parte dell'Agenzia delle entrate (sulla base di “evidente errore logico o di calcolo” ex lett. b) art. 2 dm 37/1997), della variazione di classamento in D/10 (tra l'altro già convalidata), giunto nelle more del giudizio, costituisse circostanza idonea alla salvaguardia dell'atto e con essa alla reiezione del giudizio.

L'approdo novativo e interessante riguarda l'estensione dell'attitudine retroattiva propria dell'autotutela catastale (Cass. n. 2771/2021, 21331/2020, 24279/2019) ad incidere (in questo caso) sull'originaria efficacia dell'atto impositivo sub iudice.

L'autotutela dell'Agenzia sopraggiunta in corso di causa, in buona sostanza, “sanerebbe” l'evidente eccesso di potere nell'esercizio della potestà impositiva per la violazione del criterio di determinazione dell'imponibile dei fabbricati ex art. 13 co. 4 dl 201/2011 (ovvero quello tratto dalla rendita risultante in catasto vigente al primo gennaio dell'anno d'imposizione). Di rara risolutezza è infatti l'orientamento di legittimità nell'affermare la stretta e imprescindibile relazione oggettiva tra le risultanze catastali e imponibile (Ici/Imu), intangibile per le parti (Cass. 13794/2019, Comm. Trib. Reg. Lazio, 3182/2021).

Per la giurisprudenziale in commento, il ripristino retroattivo dell'assetto catastale non può che determinare a sua volta la convalida della legittimità dell'atto impositivo. L'approdo della pronuncia così sembra riaprire (implicitamente) il dibattito tra il dogma giurisprudenziale per cui il processo tributario sarebbe volto “non alla mera eliminazione giuridica dell'atto impugnato, ma ad una pronuncia di merito, sostitutiva sia della dichiarazione del contribuente che dell'accertamento dell'ufficio” (Cass. n. 3080/2021, 24707/2020), poiché processo di “impugnazione-merito” (Cass n. 12597/2020), e (parte) della Dottrina secondo la quale, invece, “il giudice conosce del rapporto d'imposta come definito dall'atto impugnato, e non già prescindendo dal contenuto dell'atto” (così F. Tesauro, in Manuale del processo tributario).

Il citato diritto vivente (condiviso da altra parte autorevolissima della dottrina, tra tutti, P. Russo ed E. Capaccioli) favorevole all'accertamento del rapporto controverso (con l'unico limite della presenza di gravi vizi formali, Cass. 21290/2020, 11935/2012), ben giova a comprendere la decisione in commento nella quale, in adempimento di siffatta finalità “processual-teleologica”, è stato recepito nella realtà processuale la (recuperata) attualità catastale; poiché quest'ultimo valore è essenza rilevatrice della capacità contributiva del rapporto giuridico d'imposta (non consolidato ma, anzi, in fieri, stante la sua impugnazione).

La decisione sul rapporto ancor prima che sull'atto sembra così rafforzare (coraggiosamente, rispetto alle regole di cui al co. 336) quel rapporto di pregiudizialità necessaria tra valore catastale e imposizione, tale per cui al ricorrere di un evento ex tunc sul primo, il secondo non potrà che adeguarsi.