Agevolazione pertinenza

Agevolazione pertinenza

Messaggioda ninalobbi » 05/11/2022, 11:48

Buongiorno, nel caso un contribuente possiede due pertinenze della stessa categoria ad esempio C/O2 è tenuto a comunicare dall'ufficio tributi, in quale delle due vuole riconosciuta come pertinenza ai fini dell'agevolazione Imu?Perché in mancanza di dichiarazione da parte dell'utente l'ufficio ha valutato come pertinenza solo quella dove l'utente paga la Tari.E' esatta come valutazione?Grazie per l'attenzione.
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Re: Agevolazione pertinenza

Messaggioda Kaleb » 05/11/2022, 13:30

In generale ciò che è obbligatorio dichiarare ai fini IMU (in primis perché non conosciuto / conoscibile dall'Ufficio Tributi) deve essere dichiarato, quindi in relazione alla pretesa esenzione anche la pertinenza collegata all'abitazione principale. Premesso questo, ci sono altri potenziali criteri che potrebbero venire in aiuto per individuare la pertinenza da esentare: immobile nella propria disponibilità in quanto non in affitto, locazione, leasing o comodato d'uso a terzi (per il quale questi siano o debbano essere intestatari TARI), vicinanza-contiguità all'abitazione che fa presumere un collegamento pertinenziale più stretto di una unità rispetto all'altra, maggiore rendita catastale di quella che si vorrebbe esente, ecc.. ma non è detto che siano dirimenti in relazione alla concreta realtà fattuale (es. unità uguali, ugualmente vicine e non affittate).
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Re: Agevolazione pertinenza

Messaggioda Giulla » 15/11/2022, 18:05

Buonasera.
Nel 2014 il padre da in usufrutto alla figlia un appartamento.
Nel 2017 il padre acquista un box come pertinenza dell'appartamento dato in usufrutto alla figlia (quella di prima).
Nell'atto non si costituisce usufrutto alla figlia per il box.
Chi è il soggetto passivo IMU?
Giulla
 
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Re: Agevolazione pertinenza

Messaggioda Kaleb » 15/11/2022, 21:22

Il soggetto passivo dell'abitazione è la usufruttuaria (il padre è nudo proprietario). Per il box, non sussistendo diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, superficie ecc.. in capo alla figlia, il soggetto passivo è il (pieno) proprietario (e non essendoci coincidenza tra possessori delle due u.i.u. non è neanche pertinenza esente IMU)
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