da Kaleb » 11/08/2022, 17:22
Superato il termine di 12 mesi previsti per la presentazione fai comunque una segnalazione all'Agenzia delle Entrate (direi la Direzione provinciale competente per territorio dell'ultimo domicilio del defunto) per violazione degli artt. 27 e 31 D.Lgs. 346/1990, ai fini della liquidazione d'ufficio dell'imposta di successione e diritti correlati e dell'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 50, allegando eventuali informazioni conosciute su possibili contitolari o familiari (qualunque indizio dall'anagrafe, dalla Tari, da SIATEL.. può essere utile).
Ho un caso simile di due figli del de cuius che, suppongo per paura di pignoramenti all'orizzonte, nicchiano sulla presentazione della dichiarazione.
La notifica ex art. 65 DPR 600/73 non va fatta agli eredi singolarmente individuati, ma agli "eredi di" collettivamente e impersonalmente nell'ultimo domicilio del defunto; ovviamente non con raccomandata/racc.AG ma a mezzo messi notificatori per l'espletamento delle procedure di cui agli art. 137 e segg. C.p.c., ciò salva da ogni decadenza (in attesa che si appalesi l'erede vero e proprio).