da mafalda rossi » 16/06/2022, 16:37
Ok
Approfitto per chiedere l'iter procedurale nel caso che si sta delineando nel mio comune.
Entro il 30 giugno non potremo approvare le tariffe TARI, poichè non abbiamo il pef.
Ora tenuto conto che l'art. 1 comma 169 della legge 296/2006 prevede che in caso di mancata approvazione delle tariffe entro la data fissata per la deliberazione del bilancio di previsione si applicano le tariffe dell'anno precedente. dovremmo applicare quelle del 2021. Gli uffici finanziari hanno comunicato che non saranno rispettati gli equilibri, pertanto dobbiamo modificare le tariffe TARI... essendo la prima volta che capita chiedo ai più esperti come si agisce. ossia quando l' art. 193 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 prevede al comma 3 che "Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2 " (31/07/2022), significa che in quella data approverò le tariffe del Pef 2022 (anche se l'ECT lo validerà anche in data successiva al 30/06/2022) oppure quella "modifica" va interpretata in altro modo ? e quindi non devo assolutamente tenere conto del Pef ?
Ringrazio anticipatamente per l'aiuto