DEBITI MATURARI DOPO DOMANDA CONCORDATO

DEBITI MATURARI DOPO DOMANDA CONCORDATO

Messaggioda ILARIABRT » 27/05/2022, 10:23

Buongiorno,

una società ha fatto concordato fiscale, omologato, con debiti fino al 2019.
Adesso il liquidatore mi chiede l'imu del 2020-2021-2022 su tutti gli immobili della società per presentarli al giudice.
Come mi devo comportare ? sul 2020 e 2021 devo fare provvedimento con sanzioni del 30% o mando solo imposta ?
Mi sembra che nel concordato a differenza del fallimento non c'è un congelamento dell'imposta da versare entro 90 giorni dalla vendita, ma rimane in regime ordinario e l'imposta va versata alle scadenze ordinaria.
Vorrei un confronto.

Ilaria
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Re: DEBITI MATURARI DOPO DOMANDA CONCORDATO

Messaggioda lucio guerra » 30/05/2022, 17:38

senza sanzioni
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Re: DEBITI MATURARI DOPO DOMANDA CONCORDATO

Messaggioda ILARIABRT » 31/05/2022, 9:17

Non sono d'accordo. Ho trovato questo parere di Anutel che condivido, per cui ritendo di emettere accertamenti per i dediti maturati dopo la domanda di concordato.

"Domanda:
Avvisi di accertamento IMU-TASI 2019 notificati il 12/12/2021 (omologa concordato il 12/05/2021), ricorso società presentato il 29/04/2019 ex art. 161 L.F.. La società ne chiede l'annullamento dicendo che dal 02/05/2019 la stessa non ha potuto procedere al pagamento dei debiti pregressi rispetto al deposito della domanda concord. e che devono essere soddisfatti (art. 168 L. F.) nei termini previsti dal piano di concordato approvato e omologato.

E' corretto annullare gli avvisi IMU e TASI emessi per parziale versamento in acconto ed attendere il pagamento (l'imposta è stata pagata per complessivi 8 mesi)?

Risposta:
Il concordato preventivo si sostanzia in un accordo fra un imprenditore commerciale, in crisi o in insolvenza, ed i suoi creditori circa le modalità con le quali dovranno essere gestite tutte le obbligazioni pendenti, al fine di evitare un fallimento.
Il requisito che la legge chiede, nel principale interesse dei creditori, è che l’imprenditore proponga un piano di risanamento dei propri debiti, che tenga conto della divisione dei creditori tra i privilegiati e i chirografari.
Con questa procedura il debitore imprenditore conserva l’amministrazione dei suoi beni e, se può, continua l’esercizio dell’impresa, con l’unica limitazione che, durante tutta la procedura, la sua attività è svolta sotto il controllo del Commissario giudiziale; deve essere autorizzato dal Giudice delegato per gli atti di straordinaria amministrazione ( esempio contrazione mutui, ipoteche; accettazione di eredità, vendita di immobili, ecc.); i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive contro il debitore .
La apertura di una procedura di concordato preventivo non è ostativa all'accertamento del credito tributario anche se il relativo presupposto d’Imposta è sorto prima del deposito della domanda. Cfr Cassazione n. 9440/2019. Nella stessa sentenza i giudici hanno ritenuto irrilevante la presentazione della domanda di concordato rispetto ad inadempimenti precedenti la domanda stessa.
L'imposta maturata ed accertata prima della presentazione della domanda di concordato è un debito concorsuale, quindi gli avvisi di accertamento vengono soddisfatti all'interno della procedura, secondo le norme tipiche del concordato. In particolare nel concordato preventivo tutti i crediti privilegiati (nel ns. caso l'imposta) vengono soddisfatti per intero, mentre i crediti chirografari (sanzioni ed interessi) vengono soddisfatti nella percentuale prevista dal concordato.
L'imposta maturata dopo la domanda di concordato è un debito prededucibile della procedura, quindi va versata alle scadenze ordinarie, non trovando applicazione la regola speciale prevista per l’IMU sulla sospensione dei versamenti. Trattandosi quindi di regime ordinario, In caso di inadempimento, il comune dovrà eseguire la regolare attività di accertamento con irrogazione di sanzioni ed interessi, perché il suo potere impositivo non è inibito, sia per i suoi crediti sorti prima del deposito della domanda di concordato preventivo, sia per quelli successivi
Non appare, a parer dello scrivente, quindi corretto procedere con l’annullamento degli avvisi. L’ente non potrà comunque procedere coattivamente con azioni esecutive, né direttamente né a mezzo concessionario."
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