da lucio guerra » 03/05/2022, 19:31
avevo già risposto on altra domanda simile come argomento
art.1 comma 843 legge 160/2019
843. I comuni e le citta' metropolitane applicano le tariffe di cui
al comma 842 frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione
all'orario effettivo, in ragione della superficie occupata e possono
prevedere riduzioni, fino all'azzeramento del canone di cui al comma
837, esenzioni e aumenti nella misura massima del 25 per cento delle
medesime tariffe. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con
carattere ricorrente e con cadenza settimanale e' applicata una
riduzione dal 30 al 40 per cento sul canone complessivamente
determinato ai sensi del periodo precedente. Per l'anno 2020, i
comuni non possono aumentare le tariffe vigenti in regime di Tosap e
Cosap se non in ragione dell'adeguamento al tasso di inflazione
programmato.