da EBELLE » 18/05/2022, 11:34
Se può servire, questo è il nuovo riferimento:
Art. 43, comma 11, del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17.05.2022 prevede: “All’articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nell’ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell’anno di riferimento, il termine per l’approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all’approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile"