da lucio guerra » 01/04/2022, 13:24
NORMATIVA DI CARATTERE GENERALE APPLICABILE A TUTTI I TRIBUTI
- art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006, n. 296 secondo il quale "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
- art. 53, comma 16, L. 23 dicembre 2000, n. 388 secondo il quale il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di approvazione del bilancio, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento ;
TARI
683. Il consiglio comunale DEVE approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformita' al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorita' competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformita' con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attivita' nonche' della tipologia e della destinazione degli immobili.
- art.3 comma 5-quinquies della LEGGE 25 febbraio 2022, n. 15 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi” con il quale viene stabilito che “A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, POSSONO approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”;
pertanto anche dal punto di vista normativo, sia di carattere generale che specifico tari :
- il comune DEVE approvare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione
- il comune PUO' approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”;
E' quindi del tutto evidente che ad oggi :
- la scadenza "perentoria" è entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione ad oggi il 31 maggio 2022
- la scadenza "facoltativa" e derogatoria è il termine del 30 aprile di ciascun anno, solo ed esclusivamente se la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione sia antecedente al 30 aprile