Comodato gratuito su due immobili

Comodato gratuito su due immobili

Messaggioda Tributi12 » 16/10/2021, 12:29

Un contribuente è proprietario di due immobili per i quali ha registrato un contratto di comodato ad uso gratuito ai suoi due figli i quali ci vivono e vi hanno stabilito la residenza.
Il contratto di comodato avrà scadenza il 31/12/2025.

Chiedo se è applicabile l'abbattimento dell'imponibile previsto dalla legge di stabilità su entrambi gli immobili.

grazie
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Re: Comodato gratuito su due immobili

Messaggioda lucio guerra » 16/10/2021, 22:39

Non è applicabile per nessun immobile
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Re: Comodato gratuito su due immobili

Messaggioda Tributi12 » 18/10/2021, 9:56

lucio guerra ha scritto:Non è applicabile per nessun immobile


Buongiorno Lucio, potrei avere qualche maggiore precisazione in merito? Dov'e' che la legge pone il limite alle abitazioni date in comodato gratuito se non si possiedono altri immobili oltre a quelli che si danno in comodato ai figli?

Non riesco a trovare nessuna riferimento...
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Re: Comodato gratuito su due immobili

Messaggioda massimo.vezzaro » 18/10/2021, 10:30

"...e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale"

Per la riduzione è necessario avere un solo immobile in Italia, o al massimo due immobili ma devono essere entrambi nello stesso Comune e uno dei due adibito ad abitazione principale del comodante.

Quindi se il contribuente ha in totale due immobili, nello stesso comune, ma non abita in nessuno dei due non è applicabile la riduzione della base imponibile al 50%.

Riferimento normativo: comma 747, lettera c), legge n. 160/2019.
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Re: Comodato gratuito su due immobili

Messaggioda Tributi12 » 18/10/2021, 10:40

massimo.vezzaro ha scritto:"...e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale"

Per la riduzione è necessario avere un solo immobile in Italia, o al massimo due immobili ma devono essere entrambi nello stesso Comune e uno dei due adibito ad abitazione principale del comodante.

Quindi se il contribuente ha in totale due immobili, nello stesso comune, ma non abita in nessuno dei due non è applicabile la riduzione della base imponibile al 50%.

Riferimento normativo: comma 747, lettera c), legge n. 160/2019.


Ma anche se entrambi gli immobili sono concessi ai due figli i quali hanno stabilito la residenza in ciascuno dei due immobili? cioè due appartamenti e due figli che risiedono ognuno in uno...
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Re: Comodato gratuito su due immobili

Messaggioda lucio guerra » 18/10/2021, 11:38

la legge non l'abbiamo scritta noi e su questo punto è chiarissima

comma 747, lettera c), legge n. 160/2019.

c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante,[u] oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale,

[b]QUINDI IN SINTESI


1) IL COMODANTE (es. genitori) DEVE POSSEDERE UN SOLO IMMOBILE IN ITALIA (da intendersi Abitazione compresa Pertinenza)
2) IL COMODANTE (es. genitori) PUO’ POSSEDERE ANCHE UN SOLO ALTRO IMMOBILE (da intendersi Abitazione compresa Pertinenza), A CONDIZIONE CHE LO STESSO SIA LA SUA ABITAZIONE PRINCIPALE
3) IL COMODANTE (es. genitori) DEVE AVERE RESIDENZA E DIMORA NELLO STESSO COMUNE IN CUI È SITUATO L'IMMOBILE CONCESSO IN COMODATO
4) IL CONTRATTO DI COMODATO DEVE ESSERE REGISTRATO

^^^^^^^^^^^^^^

Nel caso prospettato invece il Comodante (genitore) :

- NON possiede un solo immobile ma ne possiede 2
- i 2 immobili sono concessi entrambi in comodato ai figli
- Il Comodante (genitore), quindi, non ha adibito a propria abitazione principale uno dei due immobili

- Non è tra l'altro precisato se il Comodante (genitore) risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato (non è fondamentale perchè non rispetta già il requisito precedente
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