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				Invio lettera pignoramento stipendio preso terzi
				
Inviato: 
08/10/2021, 9:50 
				da giorgio962
				Comune di 3000 abitanti.
Puo un Responsabile del tributo IMU inviare al datore di lavoro del contribuente  a cui è stato notificato un accertamento esecutivo che non ha avuto seguito, la lettera di pignoramento di quota dello stipendio o tale ettera può esere fatta solo dal dipendente con la qualifica di ufficiale della riscossione, e quindi lo stesso responsabile del tributo che abbiamo fatto l'apposito corso?
			 
			
		
			
				Re: Invio lettera pignoramento stipendio preso terzi
				
Inviato: 
09/10/2021, 8:33 
				da Kaleb
				La fase esecutiva nella riscossione coattiva è riservata al "funzionario responsabile della riscossione" in possesso di idoneità al termine di apposito corso a valenza biennale ex art. 1, comma 793, legge 160/2019.
			 
			
		
			
				Re: Invio lettera pignoramento stipendio preso terzi
				
Inviato: 
11/10/2021, 11:23 
				da lucio guerra
				L’Ufficiale di Riscossione è una figura autorizzata a svolgere funzioni di natura esclusivamente esecutiva (iscrizioni d’ipoteche, notifiche, pignoramenti mobiliari e immobiliari ecc.) 
e non attività di carattere amministrativo quali
- emissioni di fermi amministrativi
- ingiunzioni di pagamento
- provvedimenti di revoca
- avvisi di vendita immobiliare
che sono invece peculiari del Funzionario Responsabile per la Riscossione previsto nell’art. 4, comma 2‐
septies della legge 265/02. 
La figura del funzionario responsabile per la riscossione è stata ripresa da quella comunale di funzionario
responsabile istituita dai decreti legislativi 504/92 e 507/93 art. 11 in materia di finanza locale. 
A tale funzione sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della riscossione
coattiva secondo le norme del PPR 602/73.
Il predetto funzionario sottoscrive tutti gli atti relativi a tale attività da quelli propedeutici (ingiunzione di
pagamento, avvisi) a quelli amministrativi previsti dal DPR 602/73 ( fermo veicoli a motore, iscrizione
ipotecaria, avviso di vendita all'incanto).
La differenza tra le due figure è sostanziale, anche se possono essere svolte dalla stessa persona.