da lucio guerra » 11/10/2021, 11:23
L’Ufficiale di Riscossione è una figura autorizzata a svolgere funzioni di natura esclusivamente esecutiva (iscrizioni d’ipoteche, notifiche, pignoramenti mobiliari e immobiliari ecc.)
e non attività di carattere amministrativo quali
- emissioni di fermi amministrativi
- ingiunzioni di pagamento
- provvedimenti di revoca
- avvisi di vendita immobiliare
che sono invece peculiari del Funzionario Responsabile per la Riscossione previsto nell’art. 4, comma 2‐
septies della legge 265/02.
La figura del funzionario responsabile per la riscossione è stata ripresa da quella comunale di funzionario
responsabile istituita dai decreti legislativi 504/92 e 507/93 art. 11 in materia di finanza locale.
A tale funzione sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della riscossione
coattiva secondo le norme del PPR 602/73.
Il predetto funzionario sottoscrive tutti gli atti relativi a tale attività da quelli propedeutici (ingiunzione di
pagamento, avvisi) a quelli amministrativi previsti dal DPR 602/73 ( fermo veicoli a motore, iscrizione
ipotecaria, avviso di vendita all'incanto).
La differenza tra le due figure è sostanziale, anche se possono essere svolte dalla stessa persona.