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Imu su fabbricato in parte accatastato ed in parte F3

MessaggioInviato: 29/07/2021, 9:29
da Veronica P.
Caso: opificio a catasto in cat. D7, a seguito di variazione per frazionamento e fusione viene soppresso generando due nuovi subalterni di cui uno accatastato sempre in cat. D7 ed uno in cat. F3.

Vorrei un confronto con voi su come vi comportate in questi casi. Laddove un fabbricato sia in parte accatastato ed in parte ancora in condizione rustica.

Seguite la linea delle sentenze di Cassazione (es. 10735/2013) che stabiliscono sia sufficiente la presenza di un solo locale rifinito in un fabbricato (con attribuzione di relativa rendita) per sgravare dall’IMU tutti gli altri locali ancora rustici o propendete per la tassazione di questi ultimi (a catasto in cat. F3 o F4) come area edificabile?

In questo ultimo caso, come valutate la congruità del valore venale attribuito?

Grazie a tutti.

Re: Imu su fabbricato in parte accatastato ed in parte F3

MessaggioInviato: 29/07/2021, 13:31
da lucio guerra
- la categoria F3 sono fabbricati in corso di costruzione e versano l'imposta sulla base del valore dell'area, come sempre stato
- la congruità del valore la dovete verificare sulla base dei valori area edificabile stabiliti dal comune oppure dal valore venale in comune commercio

Re: Imu su fabbricato in parte accatastato ed in parte F3

MessaggioInviato: 29/07/2021, 17:10
da Veronica P.
lucio guerra ha scritto:- la congruità del valore la dovete verificare sulla base dei valori area edificabile stabiliti dal comune oppure dal valore venale in comune commercio


ma non dovrebbe essere, nell'eventualità di tassazione come area edificabile, una valutazione che considera lo scorporo della volumetria già edificata ed accatastata con attribuzione di rendita? Scusate ma questa, per me, è sempre stata materia complessa (non avendo, per altro, studi tecnici alle spalle)

Re: Imu su fabbricato in parte accatastato ed in parte F3

MessaggioInviato: 30/07/2021, 10:04
da lucio guerra
DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 504
art.5


comma 6. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile e' costituita dal valore dell'area, la quale e' considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'articolo 2, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato e' comunque utilizzato.

Legge del 27/12/2019 n. 160
art.1

comma 746

......................................................... In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile e' costituita dal valore dell'area, la quale e' considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato e' comunque utilizzato.