compensazione quote stato

compensazione quote stato

Messaggioda ninalobbi » 22/05/2021, 12:24

Buongiorno, un contribuente ha presentato istanza in autotutela contro avviso accertamento esecutivo IMU 2015/2016 chiedendo l'annullamento, in quanto a suo tempo cioè nel 2014 aveva inoltrato all'ufficio tributi richiesta di compensazione per avere versato somme maggiori di quello che effettivamente gli competeva per gli anni 2012-2013 e 2014. Visto il silenzio dell'ufficio il contribuente ha provveduto autonomamente ad effettuare la compensazione fino all'anno 2016 , sommando al dovuto IMU anche le quote versate in eccesso allo stato con codice tributo 3919 per il 2012 e anche quelle del 2013 che per sbaglio a continuato a versare.
Quello che vi chiedo è:
il contribuente può procedere in modo autonomo alla compensazione?
L'ufficio è tenuto a rimborsare quote che il contribuente nel 2012 e 2013 (annualità oggi prescritte) ha versato allo stato e quindi non confluite nelle casse comunali?
Grazie
ninalobbi
 
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Re: compensazione quote stato

Messaggioda davide79 » 24/05/2021, 8:22

A quanto capito, nel 2014 questo contribuente aveva chiesto un rimborso per somme versate in eccedenza nel 2012/13/14, chiedendo di compensarle con il dovuto degli anni successivi.
In caso di rimborso, il silenzio dell'ente equivale a rifiuto, impugnabile nel termine quinquiennale.
Quindi le risposte corrette alle domande sono:
il contribuente può procedere in modo autonomo alla compensazione? NO
L'ufficio è tenuto a rimborsare quote che il contribuente nel 2012 e 2013 (annualità oggi prescritte) ha versato allo stato e quindi non confluite nelle casse comunali? ORMAI NON PIU, le annualità sono prescritte'. Comunque, non è l'ufficio che rimborsa, ma è direttamente lo Stato, per il tramite del Portale della fiscalità locale.

A questo punto, però, interviene il buon senso.....
Qui ha sbagliato sia il comune a non rispondere positivamente ad un rimborso evidentemente dovuto, sia il contribuente a ritenere il silenzio dell'ente come assenso tacito, anzichè rifiuto. Quindi, valutate se rispondere oggi a quella istanza di rimborso presentata sette anni fa, ed evidentemente rimasta in un cassetto.
Sta a voi scegliere la strada più rigorosa e formalmente più rispettosa della norma, oppure quella di maggior buon senso.
davide79
 
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