Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del
reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione,
rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati,
posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella
previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110
art.13 comma 5 DL.201/2011