VALORE AREA EDIFICABILE A SEGUITO SENTENZA CTP

VALORE AREA EDIFICABILE A SEGUITO SENTENZA CTP

Messaggioda annama » 06/05/2021, 9:43

A seguito di accertamento IMU impugnato dal contribuente, che contestava il valore minimo deliberato dall'Amministrazione, la CTP, ha nominato un perito che ha predisposto una stima, dell'intero comparto e abbattendo il valore al mq. ad € 40,00. A questo contribuente gli accertamenti sono stati rettificati come stabilito dalla CTP.

L'amministrazione ha conseguentemente applicato a tutti i terreni in detto ambito il medesimo valore.

Chiaramente con detto abbattimento, alcuni contribuenti sarebbero a credito, avendo versato IMU con il valore deliberato.

Ritenete sia corretto, non rimborsare nulla, a questi contribuenti che non hanno effettuato alcun ricorso in Commissione tributaria e applicare il valore stabilito dalla CTP dal 2021?
Grazie
annama
 
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Re: VALORE AREA EDIFICABILE A SEGUITO SENTENZA CTP

Messaggioda Unborn » 06/05/2021, 10:58

Diciamo che una sentenza per un contribuente non doverbbe essere utilizzata anche per chi il ricorso non l'ha fatto, ma capisco il problema. Noi, per uno stesso caso, visto che si trattava di un comparto edificatorio (dunque stessi diritti e doveri) ci siamo messi una mano sulla coscienza e abbiamo rimborsato a chi aveva pagato sui nostri valori. Ci sembrava comunque un modo corretto di operare nei confronti di tutti anche per evitare contestazioni che sicuramente sarebbero venute fuori alla lunga..
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Re: VALORE AREA EDIFICABILE A SEGUITO SENTENZA CTP

Messaggioda lucio guerra » 06/05/2021, 12:02

QUESTA E' BELLA

La Corte di cassazione con l'ordinanza n. 8614/2021 ha esaminato un interessante caso, la cui soluzione, elaborata ai fini Ici, può essere senz'altro estesa all'Imu avendo le due imposte le medesime definizioni di specie.

L'articolo 15, comma 2, della legge 383/2001, stabiliva che per gli immobili inclusi nella dichiarazione di successione l'erede e i legatari non erano obbligati a presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (Ici). L'ufficio presso il quale è presentata la dichiarazione di successione ne trasmette una copia a ciascun Comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili.

In forza di quanto sopra un Comune aveva provveduto a rettificare il valore imponibile di un'area edificabile applicando, in luogo del valore assunto dai contribuenti e conforme ai valori tabellari comunali, quello superiore riportato nella dichiarazione di successione.

Dopo due giudizi sfavorevoli ai contribuenti, questi si sono rivolti alla Corte di cassazione ribadendo la non corretta assunzione del valore indicato in successione in quanto le basi imponibili delle due imposte non coinciderebbero.

La Suprema corte ha accolto le doglianze dei contribuenti ritenendo, preliminarmente, che per la determinazione del valore imponibile delle aree edificabili sia il contribuente che il Comune sono tassativamente legati ai criteri enunciati all'articolo 5, comma 5, Dlgs 504/1992, pertanto, ogniqualvolta sia in discussione il valore imponibile, il Giudice di merito non può esimersi dal verificarne la corrispondenza con i parametri normativi.

Gli ermellini hanno ritenuto che la determinazione della base imponibile ai fini Ici non può essere determinata mediante i criteri di calcolo dell'imposta di successione, e questo perché l'imposizione locale ha presupposti autonomi e divergenti da quelli riconducibili all'imposta sulle successioni e donazioni.

Sotto il profilo soggettivo, infatti e sempre secondo la Corte, l'Ici è ad appannaggio del Comune mentre dell'imposta di successione beneficia lo Stato e inoltre, mentre l'imposta di successione ha carattere occasionale e colpisce l'arricchimento patrimoniale a titolo di liberalità, l'imposta comunale ha natura patrimoniale e periodica.

La diversità degli obiettivi e dei contenuti tra le due imposte ha portato, così, gli ermellini a ritenere che l'avviso di accertamento in rettifica emesso dal Comune sulla base del valore del bene indicato nella dichiarazione di successione non costituisce un criterio corretto ai fini della determinazione della base imponibile Ici.

Le conclusioni elaborate dalla Corte sul tema possono essere estese anche all'Imu e alla nuova Imu.

I Comuni, quindi, dovranno porre particolare attenzione nell'esaminare gli elementi di prova utili per confutare il valore utilizzato dal contribuente ai fini Imu per l'area edificabile, e, alla luce dell'ordinanza qui esposta, non potranno ritenere esaustivo il solo riferimento al valore indicato nella dichiarazione di successione.
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Re: VALORE AREA EDIFICABILE A SEGUITO SENTENZA CTP

Messaggioda finanziaria 5 » 17/10/2022, 9:15

Riallacciandomi a questo messaggio, quindi in caso di successione non è possibile prendere il valore delle aree edificabili così come dichiarato nell'atto di successione, se superiore al valore di riferimento approvato dal Comune?
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Re: VALORE AREA EDIFICABILE A SEGUITO SENTENZA CTP

Messaggioda Unborn » 17/10/2022, 10:59

Diciamo che si rischia in caso di contenzioso utilizzando quel valore visto il precendete. Ciò non toglie che se vi sono altri elementi che supportano un valore maggiore pari e/o oltre al valore dichiarato in successione o a quello deliberato si può comunque procedere all'accertamento motivandolo opportunamente. La singola dichiarazione di successione non può valere ai fini dell'accertamento (costituendo quindi dichiarazione ai fini IMU) ma solo costituire un elemento presuntivo....

La domanda è: come viene determinato ai fini dell'imposta di successione il valore di un'area edificabile?.... è il valore venale in comune commercio (valore di mercato) alla data di apertura della successione....... a voi le conclusioni...
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