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Accertamento esecutivo

MessaggioInviato: 31/03/2021, 15:35
da NIKI
Ciao Lucio,
Nel caso di accertamento esecutivo, decorso il tempo di 60+30, il sollecito di pagamento deve essere inviato dopo la sospensione di 180/120gg( in caso di azioni esecutive)?
Grazie

Re: Accertamento esecutivo

MessaggioInviato: 01/04/2021, 11:27
da lucio guerra
dopo che l'atto di accertamento è divenuto titolo esecutivo (60” dalla data di notifica), prima di attivare una procedura esecutiva e cautelare, inviare un sollecito di pagamento con cui si avvisa il debitore che il termine indicato nell'atto è scaduto e che, se non si provvede al pagamento entro trenta giorni, saranno attivate le procedure cautelari ed esecutive.

Re: Accertamento esecutivo

MessaggioInviato: 06/04/2021, 15:12
da NIKI
Ciao Lucio, il termine di sospensione previsto dall' art. 792 comma b non deve essere rispettato prima di inviare il sollecito?
Grazie.

Re: Accertamento esecutivo

MessaggioInviato: 06/04/2021, 16:38
da NIKI
Correggo:*Art.1 comma 792 lett.b

Re: Accertamento esecutivo

MessaggioInviato: 07/04/2021, 13:48
da lucio guerra
Quale atto di “PRECETTO” invece, è necessario dare inizio alle procedure di esecuzione forzata “L'esecuzione forzata, secondo la legge italiana, è il soddisfacimento, attuato in modo coatto, del diritto del creditore nei confronti di un soggetto debitore” (processo esecutivo e non cautelare) ENTRO 1 (UN) ANNO DALLA NOTIFICA DELL’INGIUNZIONE FISCALE (art.50 DPR 602/73)

MISURE CAUTELARI
(Funzionario Responsabile della Riscossione)

a) Iscrivere Ipoteca ;
Iscrizione ipotecaria (per importi superiori ad euro 20.000) su immobili, nel rispetto di quanto previsto dall'art, 77, D.P.R.. n° 602/73,
b) Fermo amministrativo dei veicoli di proprietà del debitore, art 86, D.P.R. n° 602/1973, come previsto ancora dal D.L. n° 203/2005, art 3, comma 41, convertito nella Legge n° 248/2005, nel rispetto di quanto indicato dal Decreto del Ministero delle Finanze 07/09/1998, n° 503 e s.m.i.; dove l' importo dovuto sia superiore agli attuali limiti imposti dalla norma

Gli artt. 77 e 86 del D.P.R. 602/1973 disciplinano gli istituti dell’ipoteca e del fermo amministrativo che si collocano in un momento precedente l’espropriazione forzata, essendo caratterizzati da una natura cautelare e di garanzia (si veda al riguardo la risoluzione n. 128/E del 24 aprile 2002).

Ad essi non si applica quindi il disposto di cui all’art. 50, comma 2, D.P.R. 602/1973, secondo il quale, se entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento il concessionario (oppure il Comune tramite Ufficiale di Riscossione) non ha dato inizio alla procedura di espropriazione forzata, la stessa può essere avviata solo se preceduta dalla notifica di un avviso contenente l’intimazione ad adempiere entro 5 giorni.

PROCEDURE ESECUTIVE
(Ufficiale di Riscossione)


- Pignoramento mobiliare beni mobili registrati e non registrati in pubblici registri (art. 492 e 521 c.p.c., ex artt.62-63-64-65 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602)

- Pignoramento di crediti presso terzi o dello stipendio nella misura del quinto, secondo quanto previsto all` art. 72-bis del D.P.R. 29/09/1973, n° 602; con possibilità di reperire informazioni a riguardo introdotto dall'art. 3, D.L. 30/09/2005; n°203;

- Iscrizione ipotecaria (per importi superiori ad euro 20.000) su immobili, nel rispetto di quanto previsto dall'art, 77, D.P.R.. n° 602/73, e successiva espropriazione immobiliare (Pignoramento Immobiliare per importi superiori ad euro 120.000) secondo l'art. 76 dello stesso decreto.