Riduzione pensionato estero

Riduzione pensionato estero

Messaggioda DOM » 16/03/2021, 9:20

Buongiorno, per quanto riguarda la riduzione al 50% degli immobili posseduti da soggetti residenti all'estero che risultano pensionati, dal 2021 la norma riporta la seguente dicitura:

- art. 1 comma 48. A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.

Ma esattamente cosa si intende per pensione maturata in regime di convenzione internazionale?
Il soggetto in questione deve necessariamente aver lavorato sia in Italia che all'estero?

Perché la norma antecedente al 2020 parlava solo di un generico pensionati nei rispettivi Paesi di residenza quindi poteva benissimo trattarsi di persone che avevano da sempre lavorato solo all'estero...

Che tipo di documentazione dovrebbero presentare ad oggi per ottenere l'agevolazione? Un cedolino pensionistico dello stato estero? O la pensione viene accreditata dall'INPS?

Grazie mille
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Re: Riduzione pensionato estero

Messaggioda lucio guerra » 16/03/2021, 14:48

Concludiamo oggi la pubblicazione delle risposte ai principali quesiti che sono stati proposti nel corso
del webinar sui tributi locali organizzato dal Sole 24 Ore il 4 marzo scorso.
L'evoluzione normativa che ha coinvolto gli iscritti Aire ha portato a una nuova agevolazione a favore
dei pensionati esteri. Tra i quesiti pervenuti su questo argomento abbiamo selezionato la seguente
domanda:
Il cittadino italiano iscritto Aire che percepisce la sola pensione tedesca e non ha mai avuto rapporti
lavorativi in Italia, rientra tra i pensionati esteri agevolati ai fini Imu?
A distanza di un anno dalla legge 160/2019 che non confermò il beneficio a favore degli iscritti Aire
riconosciuto in precedenza dall'articolo 13, comma 2, del Dl 201/2011 a causa delle problematiche
sorte nel contesto del diritto europeo, il comma 48 dell'articolo 1 della legge 178/2020 ha scritto una
nuova agevolazione che prevede la riduzione del 50% dell'Imu e la riduzione di 2/3 della Tari a favore
dei titolari di diritto di proprietà e usufrutto ( quindi non altri diritti reali) per un solo immobile abitativo
che non risulti locata né data in comodato d'uso (l'equivalente di condotta direttamente).
Al riguardo si evidenzia che la Commissione Ue aveva avviato contro l'Italia la procedura di infrazione
n. 2018/4141, in tema di regimi preferenziali Imu, Tasi e Tari per i cittadini italiani pensionati iscritti
all'Aire (procedura chiusa il 30 ottobre 2020), affermando che l'agevolazione concedesse un
trattamento preferenziale e potenzialmente discriminatorio in favore dei pensionati italiani.
Dal punto di vista soggettivo, il comma 48 destina l'agevolazione a favore di proprietari o usufruttuari
non residenti nel territorio dello Stato, che siano titolari di pensione maturata in regime di
convenzione internazionale con l'Italia e che devono essere residenti in uno Stato di assicurazione
diverso dall'Italia, caso nel quale la pensione non è erogata dall'Inps ma dall'istituto previdenziale
estero.
Il calcolo in «regime di convenzione internazionale» comporta che il lavoratore ha versato parte dei
contributi in Italia e parte in un Paese estero e le convenzioni internazionali stipulate tra Italia e altri
Paesi consentono di poterli totalizzare. In caso invece di calcolo in «regime nazionale», l'intera
contribuzione è stata versata in Italia. L'agevolazione prevista dalla legge di bilancio 2021 si applica
quindi ai pensionati che risiedono all'estero, ma a patto di percepire una pensione in regime di
convenzione internazionale e siano residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia. A questo
fine è utile consultare la sezione Inps sulle informazioni utili sulla pensione in regime internazionale.
La nuova norma modifica significativamente la platea dei beneficiari come permette di rilevare il caso
proposto nel quesito: un iscritto Aire che non abbia mai versato dei contributi in Italia non accede al
regime pensionistico in convenzione internazionale mentre può rientrarvi un cittadino estero non
iscritto Aire ma che abbia lavorato in Italia versando un certo numero di contributi pensionistici. Il
perno dell'agevolazione non è quindi la matrice nazionale di origine bensì il contatto lavorativo con
l'Italia.
A completamente del tema in commento, si segnala che la scomparsa di ogni riferimento all'iscrizione
Aire impedisce agli enti di mantenere eventuali agevolazioni fondate su un criterio dichiarato
illegittimo. Ci si è inoltre interrogati anche sulla permanenza o meno della riduzione che era stata
prevista anche per la Tari dal Dl 47/2014, articolo-9 bis. Come confermato nell'edizione di Telefisco
2021, la disposizione inserita all'articolo 9-bis rientra tra quelle superate e quindi non applicabili.
Dal punto di vista dichiarativo, l'agevolazione rientra tra quelle soggette a obbligo di presentazione
della dichiarazione anche se non è costitutiva del beneficio.
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Re: Riduzione pensionato estero

Messaggioda lucio guerra » 16/03/2021, 14:49

semplice no.......
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Re: Riduzione pensionato estero

Messaggioda DOM » 17/03/2021, 9:28

Grazie mille!
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Re: Riduzione pensionato estero

Messaggioda Fiorella » 17/03/2021, 11:37

Ma a livello concreto come ti dimostrano che si tratta di pensione maturata in regime di convenzione internazionale? La eroga l'Inps o l'ente estero? Cosa devono produrre? Prima con il semplice riferimento alla pensione estera era più semplice... :cry:
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Re: Riduzione pensionato estero

Messaggioda lucio guerra » 17/03/2021, 13:12

non ci sono altre indicazioni se non quello che ho scritto
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Re: Riduzione pensionato estero

Messaggioda mafalda rossi » 22/03/2021, 14:47

Mi inserisco nella discussione, poichè è pervenuta da parte di un cittadino residente estero, la richiesta di attivazione della riduzione del 50% dell'IMU per due immobili (uno da considerare come abitazione principale e l'altro come pertinenza). allegando un certificato in tedesco che percepisce pensione.
Dalla lettura della pubblicazione fatta da lucio, occorrerebbe verificare se questa pensione sia in regime di convenzione, chiedo pertanto se qualcuno saprebbe dirmi quale sia il percorso per attivare con l'INPS la consultazione . Ho provato a navigare sul portale ma non ho trovato alcun riferimento
Inoltre se la norma cita un solo immobile, la pertinenza è esclusa, giusto?
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Re: Riduzione pensionato estero

Messaggioda Fiorella » 23/03/2021, 9:05

mafalda rossi ha scritto:chiedo pertanto se qualcuno saprebbe dirmi quale sia il percorso per attivare con l'INPS la consultazione . Ho provato a navigare sul portale ma non ho trovato alcun riferimento


Sul portale dell'Inps ci sono solo spiegazioni generiche... Ho provato a scrivere una mail, vediamo se e cosa mi rispondono...
Con la precedente disciplina alle richieste di esenzione ci hanno sempre allegato certificato di pensione estera, ma adesso sinceramente non so se vada ancora bene perché secondo me nella maggior parte dei casi si tratta di persone che hanno sempre e solo lavorato all'estero e quindi non credo possano essere in regime di convenzione...
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Re: Riduzione pensionato estero

Messaggioda mafalda rossi » 23/03/2021, 9:47

Fiorella ha scritto:
mafalda rossi ha scritto:chiedo pertanto se qualcuno saprebbe dirmi quale sia il percorso per attivare con l'INPS la consultazione . Ho provato a navigare sul portale ma non ho trovato alcun riferimento


Sul portale dell'Inps ci sono solo spiegazioni generiche... Ho provato a scrivere una mail, vediamo se e cosa mi rispondono...
Con la precedente disciplina alle richieste di esenzione ci hanno sempre allegato certificato di pensione estera, ma adesso sinceramente non so se vada ancora bene perché secondo me nella maggior parte dei casi si tratta di persone che hanno sempre e solo lavorato all'estero e quindi non credo possano essere in regime di convenzione...


E' il mio stesso dubbio, anche perchè è gente che da verifiche anagrafiche sono emigrate quando erano giovanissime, poi alcune hanno presentato richiesta di riattivazione esenzione ....
Comunque la riduzione è solo su 1 immobile NO PERTINENZA?

Speriamo che rispondano, io non ho avuto molta fortuna
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Re: Riduzione pensionato estero

Messaggioda lucio guerra » 23/03/2021, 16:00

la mia intenzione è quella di far presentare al contribuente una dichiarazione

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)

il sottoscritto ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

consapevole/reso edotto delle sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. 445/28.12.2000 in caso di dichiarazioni non veritiere, falsità negli atti e uso di atti falsi

D I C H I A R A

Ai fini dell’applicazione del beneficio previsto dalla Legge 30 Dicembre 2020 n.178 – art.1 comma 48 e precisamente :

- A partire dall’anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia, l’imposta municipale propria di cui all’articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.

- DI ESSERE TITOLARE DI PENSIONE MATURATA IN REGIME DI CONVENZIONE INTERNAZIONALE CON L’ITALIA

- DI ESSERE RESIDENTE IN UNO STATO DI ASSICURAZIONE DIVERSO DALL’ITALIA

- DI ESSERE PROPRIETARIO e/o USUFRUTTUARIO DELL’UNITA’ IMMOBILIARE CENSITA A CATASTO AL FOGLIO _________ PARTICELLA ___________ SUBALTERNO _____________ DI CATEGORIA ___________ IN COMUNE DI ________________________________VIA _______________________________________CIV. ______ E CHE LA STESSA NON E’ LOCATA E NON E’ STATA CONCESSA IN COMODATO D’USO.

N.B. Specifica dei requisiti dichiarati :

Essere titolare di una pensione in «Regime di Convenzione Internazionale con l’Italia» comporta che il lavoratore abbia versato parte dei contributi in Italia e parte dei contributi in un Paese estero, e che siano vigenti tra i paesi le necessarie convenzioni internazionali; in caso invece di calcolo in «regime nazionale», l'intera contribuzione è stata versata in Italia.

L'agevolazione prevista dalla legge di bilancio 2021 si applica quindi ai pensionati che risiedono all'estero, ma a patto che percepiscano una pensione in regime di convenzione internazionale come sopra specificata, e siano residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.

In sostanza un iscritto Aire (anagrafe degli italiani residenti all’estero) che non abbia mai versato dei contributi in Italia non accede al regime pensionistico in convenzione internazionale, mentre può rientrarvi un cittadino estero non iscritto Aire ma che abbia lavorato in Italia versando un certo numero di contributi pensionistici.

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