da lucio guerra » 25/02/2021, 18:38
non so se ti riferisci a questo, comunque è così
(*Art.3 comma 12 Decreto legislativo del 03/09/2020 n. 116 : 12. Il comma 10 dell'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' sostituito dal seguente:
«10. Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.»)