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tari: rifiuti assimilati dal 2021

MessaggioInviato: 12/01/2021, 18:14
da ullifa
Come vi state comportando?

Inviate una lettera a tutte le utenze NON domestiche per sapere se intendono continuare a conferire come prima o meno e pregandoli di rispondervi in tempi brevissimi (prima dell'approvazione delle tariffe tari 2021)????

norma
Dlgs 116/2020 in vigore dal 1° gennaio 2021
Dispone l'articolo 198, comma 2-bis (introdotto dal Dlgs n. 116) che le «utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. Tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani

se ne era già parlato a suo tempo in attesa di una proroga mai arrivata..l'ennesima.....di una lunga lista...

viewtopic.php?f=7&t=22483&p=85764&hilit=116%2F2020#p85764


rassegna:

TARI, parte il caos sui rifiuti assimilati

Re: tari: rifiuti assimilati dal 2021

MessaggioInviato: 12/01/2021, 23:39
da Kaleb
Io credo che sia l'utenza a decidere di optare per l'utilizzo di un servizio commerciale privato a pagamento in luogo del conferimento al servizio pubblico generale RSU, non è che dobbiamo noi prospettare loro delle scelte: se non decidono diversamente usufruiranno del servizio e pagheranno la TARI..
I problemi derivanti dalla mancata proroga del D.Lgs. 116/2020 sono diversi: 1) se l'assimilazione comunale è abolita (e ciò è pacifico) significa che tutti quei soggetti che producono rifiuti speciali che non sono simili per natura o qualità ai rifiuti urbani, per le superfici destinate a produzione-lavorazione non possono essere assoggettate a tassazione (anche se devono dare dimostrazione del corretto conferimento); 2) particolarmente critica è l'estromissione della categoria 20/industria dall'elenco delle attività economiche, per cui l'elenco categorie TARI non coincide più con l'allegato del Codice dell'ambiente 3) criticità di gettito, dato che i costi del PEF li abbiamo già sostenuti sull'anno n-2 ma non possiamo spalmarli su tutti i contribuenti allora potenzialmente utenti del servizio (e verificare oggi per allora è improbo); delle due l'una: o non assicuriamo la copertura 100% di legge oppure carichiamo i costi sulle restanti utenze non domestiche e/o domestiche (con evidenti aggravi); 4) ci sono tuttavia delle possibilità di recuperare a tassazione situazioni non esenti e/o non paganti per attenuare il peso sugli altri: a) coloro che hanno beneficiato fino al 2020 di riduzioni/esenzioni per non assimilazione quantitativa (abolita, per rifiuti che oggi sono urbani o equiparati agli urbani); b) nell'ambito dei locali adibiti a capannoni e simili ci sono ragionevolmente porzioni di unità immobiliare assoggettabili per destinazione d'uso specifica, utilizzati p.es. come uffici, spogliatoi, refettori, bagni, magazzini non di produzione ecc.. (azione di ritaglio dettagliato utenza per utenza); c) intercettare le omissioni dichiarative nella lotta all'evasione (c'è sempre qualcuno che si "dimentica" :mrgreen: ).
In ogni caso è imprescindibile modificare il regolamento per la gestione dei rifiuti (adeguamento al testo legislativo) e il regolamento TARI (per quanto concerne lo smaltimento in proprio, riciclo e avvio a recupero).

Re: tari: rifiuti assimilati dal 2021

MessaggioInviato: 26/01/2021, 12:27
da davide79
aggiungo un altro dubbio: nei locali della ex categoria 20, in quanto tutti i rifiuti non sono più assimilati e sottratti al conferimento, e i locali delle utenze che vorranno uscire dalla privativa comunale, possono essere tassati per la quota fissa? Alla luce di sentenze di Cassazione (14038/2019 su tutte), e anche sulla logica che, dopo tutto, queste utenze usufruiscono di determinati servizi legati al ciclo dei rifiuti ed è giusto che contribuiscano (ad es. lavaggio e spazzamento strade)?

Re: tari: rifiuti assimilati dal 2021

MessaggioInviato: 26/01/2021, 13:31
da lucio guerra
per il momento io vado con questa interpretazione... ovviamente non comunico nulla a nessuno e resto in attesa di eventuali dichiarazione delle non domestiche

vado a modificare il regolamento con le nuove disposizioni ed inserisco anche questo articolo

Art. ______ Rifiuti Urbani
(ex categoria rifiuti assimilati)

1. Attraverso l’introduzione della lett. b-ter ) co 1 nell’art. 183 D.Lgs. 152/2006 viene ad essere individuata una nuova tipologia di rifiuto prodotto dalle utenze non domestiche, definito “rifiuto urbano”, che va a sostituire la precedente categoria dei rifiuti assimilati, la cui elocuzione è stata eliminata all’interno del Decreto legislativo con la creazione di questa nuova categoria di rifiuti “Rifiuti Urbani” e la previsione di cui all’art 198 co. 2-bis D.Lgs. 152/2006, con la quale si prefigura una sorta di “assimilazione per legge” basata esclusivamente su criteri qualitativi (ossia in riferimento alle tipologie elencate nell’allegato L-quater dal D.Lgs. n. 152/2006, introdotto dall’art. 8 co. 7 D.Lgs. n. 116/2020, che si riporta IN ALLEGATO AL PRESENTE REGOLAMENTO

2. La disposizione prevede che le utenze non domestiche “possano” conferire i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico di raccolta, previa dimostrazione che siano stati avviati al recupero;

3. Qualora venga richiesto il conferimento al di fuori del servizio pubblico, da effettuarsi entro il 31-12 dell’anno precedente, le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, e che abbiano dimostrato di averli avviati al recupero, mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, saranno escluse (*vedi seguente nota di legge) dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità (PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA) dei rifiuti conferiti, restando quindi applicabile PARTE FISSA DELLA TARIFFA; le medesime utenze non domestiche che hanno effettuato la scelta del ricorso al mercato, devono farlo per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

(*Art.3 comma 12 Decreto legislativo del 03/09/2020 n. 116 : 12. Il comma 10 dell'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' sostituito dal seguente: «10. Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.»)

Re: tari: rifiuti assimilati dal 2021

MessaggioInviato: 26/01/2021, 13:42
da MICOL
sintetizzo quello che ho inteso :

tutte le UND POSSONO uscire dal perimetro - soluzione art 14 Legge 11 /2020 emilia romagna : devono chiederlo entro il 30 settembre con effetto a decorrere da anno successivo -escluse solo componente tariffaria legata alla quantità (quota variabile aggiungo io)

cat 20 industriali escono di diritto - esonero delle superfici produttive -- soluzione elimino le superfici produttive già dal ruolo Tari e così costruisco le tariffe sulla base di questo ruolo con meno superfici- aumentano tariffe degli altri UND

oppure cat 20 industriali escono di diritto -perdita di gettito della parte variabile applicando una riduzione del 100 sulla parte variabile che dovrei inserire nel regolamento (mentre ora sto predisponendo le tariffe!!)

Re: tari: rifiuti assimilati dal 2021

MessaggioInviato: 26/01/2021, 13:51
da MICOL
dopo aver scritto il mio post, ho letto quanto scritto da Guerra e lo condivido pienamente

il problema della perdita di gettito più gravoso riguarda invece la categoria 20, cosa fare?

Re: tari: rifiuti assimilati dal 2021

MessaggioInviato: 26/01/2021, 14:10
da ullifa
Da cui come previsto da L Guerra, che ringrazio, Non vorrei che la ns autonomia regolamentare andasse oltre il dettato normativo. Queste le mie personali riflessioni.

Le ditte devono fare la dichiarazione che varrà dal 2022 (forse ciò è in contrasto con il dettato normativo che vorrebbe il tutto applicabile dal 2021 salvo proroghe)

le ditte devono star fuori per almeno 5 anni (forse ciò è in contrasto con il dettato normativo che non prevede limiti temporali, ovvio che il gestore/comune si debba organizzare)

Chi sta fuori paga comunque la parte fissa (forse ciò è in contrasto con il dettato normativo o comunque non specificato , anche se far pagare la parte fissa sarebbe coerente)

Andrebbero individuate le superfici in oggetto


Poi, nel caso del mio ente, il servizio rifiuti viene gestito da una partecipata di circa 10 Comuni. Ove tale bozza regolamentare NON fosse approvata da tutti si avrebbe una gestione a macchia di leopardo a mio avviso ingestibile (in termini di conferimenti/ritiri) e non corretta (una ditta nel mio ente paga in un modo, quella del comune di fianco in un altro)

Re: tari: rifiuti assimilati dal 2021

MessaggioInviato: 26/01/2021, 14:28
da MICOL
non so se ti riferisci alle categorie L 20 o a tutte le imprese, nel secondo caso

ditte devono star fuori per almeno 5 anni (forse ciò è in contrasto con il dettato normativo che non prevede limiti temporali, ovvio che il gestore/comune si debba organizzare)

io l'ho trovata scritta nella norma art 238 comma 10 legge 147/2013


concordo su regolamenti omogenei nei comuni gestiti da un unico gestore, il problema è chi farà questo regolamento unico?

Re: tari: rifiuti assimilati dal 2021

MessaggioInviato: 26/01/2021, 14:54
da ullifa
OK. I 5 ANNI sono scritti nella norma

https://www.ilsole24ore.com/art/tari-20 ... ne-ADIDfIq

Infine, il Dlgs. 116/2020, con una modifica all’articolo 238 del Dlgs 152/2006 (che disciplina però la Tia 2 e non la Tari) prevede che le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani, quindi escluse le industrie, possono conferire questi rifiuti al di fuori del servizio pubblico, anche se la scelta deve essere fatta per un periodo non inferiore a cinque anni. In caso di mancato utilizzo del servizio pubblico, le imprese sono escluse dal pagamento della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti. Rimane da capire su quale superficie [b]occorrerà applicare la quota fissa, anche se per la Cassazione tale quota deve essere applicata sull’intera superficie dell’azienda, inclusa quella dove si producono rifiuti speciali.[/b]

LEGGE EMILIA ROMAGNA ART. 14

https://bur.regione.emilia-romagna.it/b ... -2020-n.11

Le utenze non domestiche che intendono conferire i propri rifiuti urbani avviandoli al recupero al di fuori del servizio pubblico ai sensi dell’ articolo 238, comma 10, del decreto legislativo n. 152 del 2006, devono comunicarlo al comune e all’affidatario del servizio pubblico dell’ambito gestionale di riferimento entro il 30 settembre di ciascun anno

Con riferimento all’anno 2021 la comunicazione di cui all’articolo 14, comma 2, è effettuata entro il 31 marzo

A mio avviso tali scadenze risultano ingestibili per l'ente locale.


https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id ... 0G00135/sg

Art. 3 DECRETO LEGISLATIVO 3 settembre 2020, n. 116

Re: tari: rifiuti assimilati dal 2021

MessaggioInviato: 26/01/2021, 17:34
da lucio guerra
1) per il 2021 ovviamente le dichiarazione potranno essere presentate fino al momento di predisposizione del ruolo

2) non ritengo si vada oltre alla autonomia regolamentare, ho scritto quello che prevede la norma, senza nessuna aggiunta (..escluse dal pagamento della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti) traduzione la sola QUOTA VARIABILE - altrimenti avrebbero scritto diversamente

3) cat.20 e 14 nei miei comuni (non industriali) non ho praticamente quasi nulla