Io credo che sia l'utenza a decidere di optare per l'utilizzo di un servizio commerciale privato a pagamento in luogo del conferimento al servizio pubblico generale RSU, non è che dobbiamo noi prospettare loro delle scelte: se non decidono diversamente usufruiranno del servizio e pagheranno la TARI..
I problemi derivanti dalla mancata proroga del D.Lgs. 116/2020 sono diversi: 1) se l'assimilazione comunale è abolita (e ciò è pacifico) significa che tutti quei soggetti che producono rifiuti speciali che non sono simili per natura o qualità ai rifiuti urbani, per le superfici destinate a produzione-lavorazione non possono essere assoggettate a tassazione (anche se devono dare dimostrazione del corretto conferimento); 2) particolarmente critica è l'estromissione della categoria 20/industria dall'elenco delle attività economiche, per cui l'elenco categorie TARI non coincide più con l'allegato del Codice dell'ambiente 3) criticità di gettito, dato che i costi del PEF li abbiamo già sostenuti sull'anno n-2 ma non possiamo spalmarli su tutti i contribuenti allora potenzialmente utenti del servizio (e verificare oggi per allora è improbo); delle due l'una: o non assicuriamo la copertura 100% di legge oppure carichiamo i costi sulle restanti utenze non domestiche e/o domestiche (con evidenti aggravi); 4) ci sono tuttavia delle possibilità di recuperare a tassazione situazioni non esenti e/o non paganti per attenuare il peso sugli altri: a) coloro che hanno beneficiato fino al 2020 di riduzioni/esenzioni per non assimilazione quantitativa (abolita, per rifiuti che oggi sono urbani o equiparati agli urbani); b) nell'ambito dei locali adibiti a capannoni e simili ci sono ragionevolmente porzioni di unità immobiliare assoggettabili per destinazione d'uso specifica, utilizzati p.es. come uffici, spogliatoi, refettori, bagni, magazzini non di produzione ecc.. (azione di ritaglio dettagliato utenza per utenza); c) intercettare le omissioni dichiarative nella lotta all'evasione (c'è sempre qualcuno che si "dimentica"

).
In ogni caso è imprescindibile modificare il regolamento per la gestione dei rifiuti (adeguamento al testo legislativo) e il regolamento TARI (per quanto concerne lo smaltimento in proprio, riciclo e avvio a recupero).