da Kaleb » 18/11/2020, 21:12
Le lampade votive sono entrate patrimoniali per cui è applicabile l'art. 1, comma 792, legge 160/2019 (avviso di accertamento esecutivo): per accertare dovete avere la certezza della conoscenza legale della pretesa extratributaria, ciò significa che, poiché normalmente le bollette sono spedite per posta ordinaria (senza la certezza dell'avvenuta consegna), è indispensabile una comunicazione formale con funzione di sollecito/messa in mora notificata (es. via raccomandata A.R. o racc. atti giudiziari o via pec o a mezzo messi, ecc..); ciò permette di ridurre le lagnanze in sede giurisdizionale civile se chi riceve l'accertamento contesta il mancato ricevimento della pretesa originaria (e se nel regolamento sono previste sanzioni o penalità per mancato pagamento, nell'esercizio della potestà regolamentare). C'è chi ritiene di poter optare per uno strumento ibrido c.d. sollecito-provvedimento (che ha le caratteristiche di entrambi, che tramuta dalla funzione di sollecito a quella di accertamento al decorso di un certo tempo per inerzia, con il vantaggio di un'unica spedizione), ma è una tesi non condivisa da tutti i commentatori. Si applica la prescrizione prevista dal codice civile per il tipo di atto/entrata (quinquennale): basta un atto interruttivo per "sterilizzarla" e farla ridecorrere da capo.