da Kaleb » 12/10/2020, 11:24
La risposta di Lucio mi sembra dirimente. L'art. 31, comma 20, legge 289/2002 prevede che: """20. I comuni, quando attribuiscono ad un terreno la natura di area fabbricabile, ne danno comunicazione al proprietario a mezzo del servizio postale con modalita' idonee a garantirne l'effettiva conoscenza da parte del contribuente."""
A mio avviso, prescindendo dal fatto che comunque la norma non parla di mezzo tracciabile (notifica a mezzo messi, raccomanda A/R o giudiziaria, o, considerando il tempo in cui fu approvata, PEC) e non indica le conseguenze dell'omissione, e prescindendo dal fatto che il contribuente possa averne avuto conoscenza per altro mezzo e dovrebbe aver presentato dichiarazione ICI/IMU, anche a voler venire incontro al contribuente: 1) la notifica di accertamenti pregressi che coinvolgano aree fabbricabili comporta che il contribuente sia venuto a conoscenza dell'edificabilità al più tardi con l'accertamento; 2) se proprio proprio residuino incertezze, anche a voler tener conto dell'eventuale affidamento ex legge 212/2000, il tributo è dovuto.