Pagina 1 di 1

TEFA - RIVERSAMENTO

MessaggioInviato: 02/07/2020, 12:49
da lucio guerra
Decreto 1 luglio 2020 - Criteri e modalità relativi al riversamento del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA)

https://www.finanze.gov.it/opencms/it/a ... ente-TEFA/

2. Per l’annualità 2020, la Struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto
legislativo n. 241 del 1997, effettua lo scorporo dai singoli versamenti di quanto riscosso
a titolo di TEFA, compresi eventuali interessi e sanzioni, ed opera il successivo
riversamento alle province e città metropolitane, applicando la misura del 5 per cento o
la diversa misura comunicata dall’ente impositore.

3. Per le annualità 2021 e successive, il TEFA e gli eventuali interessi e sanzioni sono versati
dai contribuenti, secondo gli importi indicati dai comuni, utilizzando gli appositi codici
tributo istituiti con risoluzione dell’Agenzia delle entrate
. La Struttura di gestione provvede
al riversamento degli importi pagati con i codici tributo di cui al periodo precedente alla
provincia o città metropolitana competente per territorio, in base al codice catastale del
comune indicato nel modello F24.

4. Il TEFA è riversato alle province e città metropolitane al netto della commissione spettante
al comune nella misura dello 0,30 per cento delle somme riscosse
. Non sono prese in
considerazione percentuali diverse di tale commissione eventualmente deliberate, anche
d’intesa, dagli enti coinvolti. La Struttura di gestione effettua distinti mandati in favore
degli enti beneficiari, da accreditare sui conti di tesoreria unica aperti presso la Banca
d’Italia, per gli enti che ne sono dotati.